Le novità sull’amianto: le modifiche introdotte dal D.Lgs. 213/2025 nel sistema di tutela della salute dei lavoratori

da | 6 Febbraio 2026 | 0 commenti

AUTORE
Ing. Giorgio Gallo, RSPP esterno, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri teConsulente in materia di Sicurezza nei Luoghi di lavoro, RSPP, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Formatore, CTP e Collaboratore/Referente Tecnico freelance di laboratorio qualificato per le analisi sull’amianto (Codice 258CAM3). Amministratore unico e socio fondatore dell’Azienda SicurOtto S.r.l.mporanei e mobili, Formatore e CTP. Socio fondatore dell’Azienda SicurOtto S.r.l
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Incipit:

Il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668 attraverso il D.Lgs. 213/2025 segna un passaggio importante nella gestione del rischio amianto. Valori limite più restrittivi, nuove metodiche analitiche e un ampliamento sostanziale del campo di applicazione, ridefiniscono obblighi, responsabilità e approcci tecnici, dal 24/01/2026.

Cos’è l’amianto: natura mineralogica, tipologie e impieghi storici in Italia

Con il termine amianto si identifica un gruppo di minerali naturali fibrosi appartenenti alla classe dei silicati, accomunati da una struttura cristallina che consente la suddivisione longitudinale in fibre estremamente sottili. Questa caratteristica, che storicamente ha rappresentato il principale punto di forza del materiale, costituisce oggi la base del suo profilo di pericolosità.

Dal punto di vista mineralogico, l’amianto è un insieme eterogeneo di specie minerali che si distinguono in due grandi famiglie: serpentini e anfiboli.

Il gruppo dei serpentini è rappresentato quasi esclusivamente dal crisotilo, comunemente noto come amianto bianco. La sua struttura è costituita da fogli di tetraedri di silicio arrotolati su sé stessi, che conferiscono alle fibre una notevole flessibilità. Questa peculiarità ha favorito un utilizzo estremamente diffuso del crisotilo, rendendolo di gran lunga la varietà più impiegata in Italia.

Il gruppo degli anfiboli comprende invece crocidolite (amianto blu), amosite, antofillite, tremolite e actinolite. Questi minerali presentano una struttura cristallina a catene doppie, che determina fibre più rigide, rettilinee e caratterizzate da una maggiore biopersistenza nei tessuti polmonari. Dal punto di vista epidemiologico, gli anfiboli sono fortemente associati a un rischio più elevato di patologie neoplastiche, in particolare il mesotelioma pleurico.

In Italia, l’impiego dell’amianto è stato massivo fino alla fine degli anni Ottanta e si è esteso a numerosi settori produttivi. Le ragioni di tale diffusione sono riconducibili a una combinazione di proprietà difficilmente riscontrabili in altri materiali e che, all’epoca, lo rendevano un materiale pressoché insostituibile:

  • elevata resistenza al calore e al fuoco;
  • inerzia chimica;
  • ottime caratteristiche di isolamento termico e acustico;
  • resistenza meccanica e durabilità;
  • basso costo e facilità di lavorazione.

 Queste caratteristiche ne hanno determinato un impiego massivo in numerosi settori:

  • materiali da costruzione (lastre di copertura, pannelli, canne fumarie, tubazioni);
  • coibentazioni di impianti termici e industriali;
  • industria navale e ferroviaria;
  • guarnizioni, freni e frizioni;
  • manufatti tecnici e impiantistici.

La cessazione dell’impiego non ha comportato la scomparsa del rischio, poiché una parte significativa di tali materiali è tuttora presente nel patrimonio edilizio e industriale nazionale.

Il rischio amianto: esposizione, meccanismi patogenetici e corretta interpretazione tecnica

Il rischio amianto è un rischio di natura esclusivamente inalatoria. Questo concetto, apparentemente semplice, è spesso oggetto di fraintendimenti che generano allarmismi o, all’opposto, sottovalutazioni.

Le fibre di amianto diventano pericolose quando, a seguito di un disturbo meccanico o di un degrado del materiale, vengono rilasciate nell’aria sotto forma dimensionale di fibre respirabili. La pericolosità non risiede quindi nella mera presenza del materiale, ma nella probabilità di rilascio e inalazione delle fibre. In particolare si considerano le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Una volta inalate, tali fibre possono depositarsi nelle vie respiratorie profonde. I meccanismi di clearance dell’organismo, basati sull’azione dei macrofagi alveolari, risultano inefficaci nei confronti delle fibre più lunghe e sottili, che possono persistere nei tessuti per periodi molto lunghi. La quantità di fibre inalate e la durata dell’esposizione rappresentano fattori determinanti nello sviluppo delle patologie amianto-correlate.

Le principali patologie riconosciute sono:

  • asbestosi, patologia fibrotica cronica associata a esposizioni professionali prolungate;
  • carcinoma polmonare, il cui rischio aumenta significativamente in presenza di esposizione ad amianto, con un noto effetto moltiplicativo in associazione al fumo;
  • mesotelioma pleurico, patologia rara ma altamente specifica, per la quale non è stato identificato un livello di esposizione privo di rischio.

È fondamentale ribadire che l’amianto non è intrinsecamente pericoloso se non vi è rilascio di fibre. La valutazione del rischio deve quindi concentrarsi sullo stato di conservazione dei materiali, sulle condizioni di utilizzo e sulle attività che possono determinarne la danneggiabilità.

Amianto in matrice compatta e friabile: differenze operative e implicazioni di rischio

La distinzione tra amianto in matrice friabile e amianto in matrice compatta rappresenta un elemento cardine nella gestione tecnica del rischio.

Si definisce friabile un materiale che può essere sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione delle dita (D.M. 06/09/94). In questi casi, le fibre sono debolmente legate alla matrice e facilmente aerodisperdibili. Rivestimenti spruzzati, coibentazioni di tubazioni e pannelli isolanti a bassa densità costituiscono esempi tipici di questa categoria.

L’amianto in matrice compatta è invece inglobato in una matrice solida che ne limita la liberazione. Le lastre in cemento-amianto e le tubazioni sono esempi emblematici. In condizioni di integrità, tali materiali presentano un rischio di esposizione molto basso; tuttavia, operazioni di taglio, foratura, demolizione o degrado avanzato possono determinare un rilascio significativo di fibre.

Questa distinzione non deve essere interpretata in modo rigido o semplificato: anche materiali compatti possono diventare fonte di esposizione rilevante se sottoposti a lavorazioni improprie o in assenza di adeguate misure di prevenzione, al pari dei materiali in matrice friabile.

Il quadro normativo nazionale: dalla dismissione alla gestione consapevole del rischio

La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha rappresentato una svolta epocale, introducendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto in Italia. La legge non ha imposto una rimozione indiscriminata, ma ha avviato una gestione progressiva e controllata del rischio.

Il DM 06/09/1994 costituisce ancora oggi il principale riferimento per la tutela della popolazione generale. Esso disciplina:

  • la valutazione dello stato di conservazione dei materiali;
  • gli obblighi dei proprietari e dei gestori di immobili;
  • i programmi di controllo e manutenzione;
  • le tecniche di bonifica.

Il decreto introduce un approccio razionale e proporzionato, evitando interventi inutilmente invasivi in assenza di un rischio concreto.

Il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08 disciplina le attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto. Prima del 2025, il sistema era basato su:

  • valore limite di esposizione pari a 0,1 fibre/cm³;
  • obblighi graduati in funzione del livello di esposizione;
  • procedure semplificate per le ESEDI;
  • utilizzo sostanziale della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).

Questo impianto viene profondamente rivisto dal D.Lgs. 213/2025.

La Direttiva (UE) 2023/2668: nuove soglie e nuove tecniche analitiche

La Direttiva (UE) 2023/2668 rappresenta uno degli interventi più incisivi mai adottati dall’Unione Europea in materia di protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto. Essa modifica la Direttiva 2009/148/CE, superandone alcuni presupposti storici e introducendo un approccio profondamente rinnovato, coerente con le più recenti evidenze scientifiche e con la realtà attuale dei contesti lavorativi.

La Direttiva 2009/148/CE era stata concepita in un contesto in cui l’amianto, pur già vietato, era ancora gestito prevalentemente come rischio legato a settori industriali specifici (cantieristica, industria pesante, bonifiche). Oggi lo scenario è radicalmente cambiato: l’amianto non viene più prodotto né utilizzato, ma è diffusamente presente nel patrimonio edilizio e impiantistico europeo, spesso in strutture vetuste, infrastrutture strategiche e impianti complessi.

La nuova Direttiva prende atto di questa evoluzione e sposta il focus:

  • dalle esposizioni professionali elevate e continuative,
  • alle esposizioni intermittenti, occasionali e non intenzionali, tipiche delle attività di manutenzione, ristrutturazione e demolizione.

L’elemento più noto e più rilevante della Direttiva è la riduzione del valore limite di esposizione professionale (VLEP) da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³.

Questa riduzione di un ordine di grandezza non è una scelta politica, ma una decisione fondata su:

  • studi epidemiologici di coorte su lavoratori esposti a basse dosi;
  • evidenze di rischio residuo anche a concentrazioni inferiori al precedente limite;
  • assenza di una soglia di sicurezza per il mesotelioma pleurico.

La Direttiva riconosce implicitamente che il precedente VLEP non garantiva un livello di protezione adeguato, soprattutto in presenza di esposizioni cumulative nel tempo.

Un secondo pilastro della Direttiva è un riconoscimento di limiti della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), storicamente utilizzata per il conteggio delle fibre aerodisperse, rispetto alla metodica della microscopia elettronica a scansione (SEM).

In sostanza la Direttiva individua nella SEM il metodo analitico preferenziale, in grado di rilevare fibre di diametro inferiore, distinguere le fibre di amianto da altre fibre minerali, fornire una maggiore accuratezza analitica e quindi capace di ridurre la percentuale di errore. Questo passaggio non è meramente tecnico, ma incide direttamente sulla valutazione del rischio, sull’accertamento delle esposizioni e, in ultima analisi, sulla qualificazione dei laboratori, atteso che ad oggi solo una parte sono qualificati per la tecnica SEM, aspetto che incide anche sui costi delle stesse analisi (notoriamente un’analisi in MOCF ha un costo decisamente inferiore di un’analisi con tecnica SEM).

La Direttiva introduce un principio cardine: prima di qualsiasi attività potenzialmente espositiva, la presenza di amianto deve essere verificata, anche in assenza di evidenze documentali.

Questo approccio supera definitivamente:

  • le presunzioni basate sull’anno di costruzione;
  • l’affidamento esclusivo a documentazione storica incompleta;
  • le valutazioni “per analogia”.

L’obiettivo è prevenire esposizioni non pianificate, che rappresentano oggi una quota significativa dei casi di esposizione occupazionale.

La Direttiva 2023/2668 lascia agli Stati membri un margine di adattamento, ma fissa alcuni capisaldi inderogabili:

  • riduzione del VLEP;
  • transizione verso metodiche analitiche più sensibili;
  • rafforzamento della prevenzione primaria.

Il D.Lgs. 213/2025 si colloca esattamente in questa cornice, traducendo i principi europei in obblighi giuridicamente vincolanti.

Il D.Lgs. 213/2025: analisi sintetica delle principali modifiche al Capo III Titolo IX del D.Lgs. 81/08

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 non si limita ad aggiornare singoli parametri tecnici del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, ma ne modifica in alcuni punti l’impostazione concettuale, intervenendo su campo di applicazione, valutazione del rischio, individuazione preventiva, qualificazione delle attività e strumenti analitici.

L’intervento legislativo si colloca chiaramente in una logica di prevenzione primaria rafforzata, superando l’approccio storico centrato prevalentemente sulla gestione dell’esposizione una volta accertata.

I principi generali introdotti dalla direttiva (UE) 2023/2668 prevedono una riduzione tecnica dell’esposizione al livello più basso possibile, mediante l’adozione di limiti più restrittivi e l’impiego di metodi di misurazione più accurati. Sono state fissate scadenze precise: entro il 21 dicembre 2025 deve essere garantita l’applicazione dei nuovi limiti, mentre entro il 2029 dovrà essere adottata la microscopia elettronica per il monitoraggio più avanzato. La direttiva mira a rafforzare la protezione dei lavoratori, imponendo requisiti dettagliati riguardanti la formazione specifica, la sorveglianza sanitaria e gli obblighi di informazione relativi alle malattie correlate all’amianto.

Vediamo a seguire le modifiche più significative.

Art. 246 – L’estensione del campo di applicazione

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, interviene sull’articolo 246, ampliandone l’ambito di applicazione. In particolare, le misure di protezione contro i rischi legati all’esposizione all’amianto diventano obbligatorie per tutte le tipologie di attività lavorative, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 27 marzo 1992, n. 257. Ciò comprende in modo esplicito le operazioni di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, nonché le attività di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti e la bonifica dei siti contaminati. L’estensione riguarda inoltre le attività estrattive o di scavo in presenza di pietre verdi, le operazioni di lotta antincendio e la gestione di emergenze durante eventi naturali estremi, ogni volta che l’esposizione all’amianto possa costituire un pericolo per la salute dei lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

In sostanza, con la direttiva (UE) 2023/2668, si ottiene un significativo ampliamento del campo di applicazione che si giustifica sulla base del riconoscimento dell’amianto come sostanza cancerogena, senza una soglia sicura di esposizione, come già stabilito nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e confermato nel considerando 3 della medesima direttiva. La normativa si applica quindi a tutti i contesti operativi sopra riportati ed in sostanza ogni qualvolta i lavoratori possano essere a contatto con polveri derivanti da materiali contenenti amianto. La direttiva sottolinea inoltre, nel considerando 5, che occorre considerare anche gli scenari di esposizione passiva e secondaria, ovvero

  • esposizione passiva: quella dei lavoratori che operano vicino ad una persona che lavora con materiali contenenti amianto o in locali in cui si sta verificando il deterioramento di materiali contenenti amianto;
  • esposizione secondaria: quella delle persone esposte alle fibre di amianto che i lavoratori professionalmente esposti portano a casa attraverso i propri indumenti o capelli.

Per quanto riguarda l’estensione delle misure protettive, queste sono state applicate a tutte le attività che comportano qualsiasi tipo di esposizione — diretta o indiretta, volontaria o involontaria — tramite l’inserimento di una disposizione specifica all’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213. Tale integrazione è stata effettuata indipendentemente da quanto previsto originariamente dalla direttiva, senza che fosse richiesta alcuna disposizione aggiuntiva.

 Art. 248 – Individuazione preventiva dei materiali prima di interventi di demolizione, manutenzione e ristrutturazione

La riformulazione dell’articolo 248 introduce un rafforzamento sostanziale dell’obbligo di accertamento preventivo della presenza di materiali potenzialmente contenenti amianto prima dell’avvio di qualsiasi attività che possa comportare interferenze con strutture edilizie o impiantistiche. Il nuovo impianto normativo definisce con maggiore precisione il percorso operativo che il datore di lavoro è tenuto a seguire, soprattutto in relazione agli edifici realizzati anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 257/1992.

In tali contesti, il datore di lavoro deve attivarsi per acquisire informazioni presso i proprietari degli immobili, presso eventuali altri datori di lavoro coinvolti e mediante la consultazione di archivi, registri o banche dati pertinenti. Qualora tali informazioni risultino assenti, incomplete o non sufficientemente affidabili, l’obbligo non si esaurisce in una valutazione presuntiva: la norma impone di procedere a un esame tecnico diretto, eseguito da un operatore qualificato, acquisendone formalmente l’esito prima dell’inizio delle attività.

Impatto operativo

In assenza di elementi documentali certi, la disciplina spinge chiaramente verso una strutturata attività di verifica preventiva assimilabile a una due diligence tecnica pre-cantiere. Le responsabilità si consolidano non solo sul piano della prevenzione, ma anche sotto il profilo contrattuale, con effetti diretti sulla redazione di capitolati, PSC, POS e sulla gestione delle interferenze tra soggetti operanti.

Art. 249 – Valutazione del rischio e criterio di priorità nella scelta degli interventi

L’inserimento del comma 1-bis esplicita un principio di indirizzo che assume valore sostanziale: per tutte le attività che possono comportare un rischio di esposizione ad amianto, la valutazione del rischio deve essere orientata non solo alla stima dell’esposizione, ma anche alla definizione delle strategie di intervento, attribuendo priorità alla rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre soluzioni di gestione o manutenzione.

Contestualmente, viene ridefinita la logica delle esclusioni normative. Il comma 2 delimita in modo più stringente l’ambito delle disposizioni non applicabili alle attività classificate come Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI), circoscrivendo l’esenzione esclusivamente all’articolo 250 relativo alla notifica. Viene così superato il precedente assetto, che consentiva un’applicazione più estesa delle esclusioni per tali tipologie di attività.

Impatto operativo

Si riducono in modo significativo le possibilità di letture interpretative volte a ridimensionare gli obblighi. In presenza di un rischio di esposizione, l’insieme delle misure prevenzionistiche, sanitarie e documentali tende a rimanere pienamente applicabile, salvo eccezioni puntuali e rigorosamente motivate.

Di particolare impatto sono le modifiche per le attività ESEDI, che pur mantenendo ad oggi parametri specifici dei propri ambiti operativi (massimo 60 ore/anno; max 4 ore per intervento; max 2 interventi/mese), perdono diverse esenzioni (resta solo quella della notifica prevista dall’art.250). Pertanto, risultano applicabili alle ESEDI la sorveglianza sanitaria, il registro di esposizione, l’applicazione delle misure tecniche specifiche.

Art. 253 – Misurazioni: criteri di esecuzione, rappresentatività e passaggio metodologico programmato

Il decreto interviene in modo puntuale sulla disciplina delle misurazioni della concentrazione di fibre aerodisperse, ridefinendo i criteri operativi e rafforzando il collegamento tra attività lavorativa e gestione del rischio. Le misurazioni devono essere effettuate a intervalli regolari e in corrispondenza delle fasi operative che presentano maggiore potenziale di rilascio di fibre.

Il campionamento deve essere prioritariamente personale, effettuato direttamente sul lavoratore esposto; può essere affiancato, ove necessario, da campionamenti ambientali. I risultati ottenuti devono essere esplicitamente riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi, rafforzando la tracciabilità delle esposizioni.

Elemento di particolare rilievo è la previsione di una transizione metodologica chiaramente scandita nel tempo:

  • fino al 20 dicembre 2029, la determinazione della concentrazione può avvenire mediante microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), con riferimento al metodo OMS 1997 o a metodiche equivalenti;
  • dal 21 dicembre 2029, la misurazione dovrà essere effettuata mediante microscopia elettronica (SEM) o altri metodi equivalenti o più accurati, includendo il conteggio delle fibre con diametro inferiore a 0,2 micrometri. Le specifiche tecniche di campionamento e conteggio saranno definite con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro.

La traiettoria delineata rispecchia pienamente l’approccio europeo, che riconosce alla microscopia elettronica una maggiore capacità di intercettare fibre sottili che potenzialmente potrebbero avere una certa probabilità di non essere rilevate con i metodi tradizionali.

Art. 254 – Valore limite di esposizione e disciplina transitoria

Il nuovo assetto del valore limite di esposizione professionale si articola secondo una scansione temporale in due fasi. Fino al 20 dicembre 2029, il datore di lavoro deve assicurare che l’esposizione dei lavoratori non superi la concentrazione di 0,01 fibre/cm³, calcolata come media ponderata su otto ore. A partire dal 21 dicembre 2029, la soglia resta invariata, ma la verifica del rispetto del limite deve avvenire in conformità al nuovo sistema di misurazione previsto dall’articolo 253, comma 6-bis, basato sull’impiego della microscopia elettronica o di metodiche equivalenti.

Il comma 2 viene rafforzato sotto il profilo procedurale: in caso di superamento del valore limite o di individuazione di materiali contenenti amianto non precedentemente identificati e tali da generare polveri, i lavori devono essere immediatamente sospesi. La ripresa è subordinata all’adozione di misure adeguate e alla chiara individuazione delle cause e delle azioni correttive.

Nota di sistema europeo

La Direttiva (UE) 2023/2668 contempla, dal 21 dicembre 2029, anche l’opzione di un valore limite pari a 0,002 fibre/cm³ come TWA su otto ore, in alternativa alla soglia di 0,01 fibre/cm³, a determinate condizioni. Il legislatore nazionale ha scelto di consolidare il valore di 0,01 fibre/cm³, vincolandone l’applicazione post-2029 all’adozione di metodiche analitiche più sensibili.

Art. 255 – Misure igieniche e contenimento della dispersione delle fibre

La disposizione viene integrata con una specificazione tecnica rilevante per le lavorazioni svolte in confinamento. In tali casi, l’area confinata deve essere realizzata con caratteristiche di tenuta all’aria ed essere dotata di sistemi di ventilazione mediante estrazione meccanica, idonei a garantire un’efficace depressione controllata.

Impatto operativo

La previsione normativa rende difficilmente sostenibili, anche sotto il profilo ispettivo, soluzioni di confinamento meramente formali, prive di effettiva tenuta o di adeguati sistemi di estrazione e filtrazione.

Art. 256 – Piano di lavoro e verifica prima della ripresa delle attività

Il decreto non cambia l’approccio precedente ma rafforza il principio della verifica preventiva dell’assenza di rischi prima della ripresa di altre attività lavorative, prevedendo che tale verifica possa essere effettuata anche attraverso misurazioni ambientali nei luoghi di lavoro.

Impatto operativo

La restituzione dell’area non può più essere considerata un atto puramente dichiarativo. In tali contesti assume rilievo crescente il riscontro tecnico oggettivo, fondato su evidenze misurabili.

Art. 258 – Formazione: DPI respiratori, addestramento mirato e tecnologie di contenimento

L’articolo 258 viene arricchito con tre integrazioni operative:

  • aggiornamento dei contenuti formativi in materia di dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione alla scelta, ai limiti e al corretto utilizzo dei DPI respiratori;
  • obbligo di modulare la formazione in funzione delle specifiche mansioni e delle modalità operative adottate;
  • per le attività di demolizione e rimozione, previsione di una formazione aggiuntiva sulle attrezzature tecnologiche e sulle macchine destinate al contenimento dell’emissione e della dispersione di fibre.

Art. 259 – Sorveglianza sanitaria: periodicità e idoneità all’uso dei DPI respiratori

La sorveglianza sanitaria viene esplicitamente prevista per i lavoratori esposti a polveri derivanti dalla manipolazione attiva di amianto o di materiali contenenti amianto. Essa deve essere effettuata prima dell’adibizione alla mansione e periodicamente, con cadenza almeno triennale o secondo la periodicità definita dal medico competente.

La finalità include anche la verifica dell’idoneità all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre prevista una visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, con indicazioni su eventuali prescrizioni e sulla possibilità di ulteriori accertamenti.

Art. 260 – Registro degli esposti e trasmissione all’INAIL

Il datore di lavoro deve iscrivere i lavoratori esposti nel registro previsto dall’articolo 243 e trasmetterne copia agli organi di vigilanza e all’INAIL. Viene aggiornato il riferimento istituzionale, eliminando il richiamo all’ISPESL, ormai superato.

Art. 261 – Patologie amianto-correlate e introduzione dell’Allegato XLIII-ter

L’articolo 261 viene integralmente sostituito. Nei casi di malattia professionale correlata all’amianto, diagnosticata in relazione alle patologie individuate nel nuovo Allegato XLIII-ter, si applicano le disposizioni dell’articolo 244, comma 3.

L’introduzione dell’Allegato XLIII-ter consente una maggiore tipizzazione delle patologie rilevanti e rafforza il collegamento con il sistema degli obblighi informativi e gestionali.

Art. 262 – Sanzioni: adeguamento al nuovo assetto normativo

Il sistema sanzionatorio viene riallineato alle nuove disposizioni, includendo i riferimenti ai nuovi commi introdotti e garantendo coerenza con l’assetto aggiornato del Capo III.

Necessità di riallineare il DM 6 settembre 1994

Il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 continua a rappresentare il riferimento tecnico di base per molte prassi operative. Tuttavia, esso è nato in un contesto nel quale:

  • non era ancora prevista una transizione verso metodiche analitiche più sensibili;
  • la sequenza strutturata di identificazione preventiva, misurazione in fase operativa, documentazione e verifica strumentale di restituzione non era pienamente codificata.

In un’ottica sistemica, il tema non è la sostituzione del decreto del 1994, ma il suo aggiornamento selettivo per evitare disallineamenti rispetto al D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 213/2025, e alla Direttiva (UE) 2023/2668.

Conseguenze ed indicazioni operative per le imprese

Il combinato disposto delle nuove norme rende ragionevole intervenire, con atti formali, su:

  • metodologie di misurazione e criteri valutativi, in vista della transizione alla microscopia elettronica;
  • criteri di restituzione degli ambienti nei lavori in confinamento;
  • qualificazioni e responsabilità tecniche lungo la filiera;
  • contenuti della formazione, con superamento di approcci generici;
  • tracciabilità sanitaria e gestione dei registri degli esposti.

Nel periodo 2026–2029, le priorità operative includono:

  • rafforzamento dell’identificazione preventiva della presenza di amianto (in adesione a quanto già disposto dal DM 06/09/1994);
  • revisione di DVR, POS e PSC con integrazione delle nuove misure operative;
  • gestione dei superamenti o delle individuazioni inattese come eventi di stop-work;
  • aggiornamento sostanziale della formazione;
  • adeguamento della sorveglianza sanitaria e dei registri degli esposti.

Il D.Lgs. 213/2025 segna un passaggio strutturale verso una gestione più rigorosa, preventiva e tracciabile del rischio amianto, in coerenza con l’evoluzione del quadro europeo. L’adeguamento non è solo formale, ma richiede un riallineamento complessivo delle pratiche operative e dei riferimenti tecnici storici, a partire dal DM 6 settembre 1994. 

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Ing. Giorgio Gallo


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