![]() | AUTORE Ing. Giorgio Gallo, Consulente in materia di Sicurezza nei Luoghi di lavoro, RSPP, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Formatore, CTP e Membro del Comitato Elettrico Italiano – CT 78 (CEI Technical Committees) Lavori elettrici sotto tensione. Amministratore unico e socio fondatore dell’Azienda SicurOtto S.r.l. |
Incipit:
La valutazione del rischio elettrico non può essere ridotta alla sola raccolta documentale degli impianti o alla verifica formale della conformità normativa, o peggio, ad una valutazione matriciale (probabilità per danno). L’articolo approfondisce il tema secondo un approccio tecnico-organizzativo sostanziale, analizzando obblighi legislativi, applicazione della regola dell’arte, lavori elettrici e non elettrici a rischio elettrico, procedure operative, gestione delle interferenze e propone un criterio avanzato per la costruzione di un modello di valutazione.
Introduzione
Il rischio elettrico rappresenta uno dei rischi più complessi, trasversali e potenzialmente gravi presenti nei luoghi di lavoro e durante le attività di lavoro. Nonostante ciò, nella pratica aziendale, esso viene ancora frequentemente affrontato mediante approcci semplificati o meramente documentali, spesso limitati alla raccolta delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, dei verbali di verifica o della documentazione tecnica di manutenzione.
Tale impostazione, pur costituendo un elemento importante del processo valutativo, non può ritenersi di per sé sufficiente ai fini della corretta applicazione del Titolo III Capo III del D.Lgs.81/08. La valutazione del rischio elettrico, infatti, non coincide con la sola verifica della conformità impiantistica, ma richiede una analisi sostanziale delle reali condizioni di esposizione dei lavoratori al pericolo elettrico nelle concrete modalità operative aziendali ed esaminando tutti gli scenari di lavoro (elettrico e non elettrico).
Il rischio elettrico non riguarda esclusivamente gli “elettricisti o il personale addetto alla manutenzione elettrica”. In numerose realtà produttive, anche lavoratori che svolgono attività non classificabili formalmente come “lavori elettrici” (da intendersi genericamente secondo le precedenti definizioni della normazione tecnica come quei “lavori sugli impianti elettrici, ad essi connessi e vicino ad essi, quali prove e misure, riparazioni, modifiche, sostituzioni, ampliamenti, manutenzioni, montaggi ed ispezioni”) possono risultare esposti comunque a rischio elettrico durante attività di manutenzione meccanica, ricerca guasti, utilizzo di macchine e attrezzature, attività in prossimità o vicinanza di linee elettriche come interventi edili, attività di giardinaggio, lavori di pulizia tecnica, attività logistiche o accessi in ambienti tecnologici, fino all’uso normale degli impianti.
In tale contesto, la valutazione del rischio elettrico assume una funzione centrale nell’ambito del sistema di prevenzione aziendale, richiedendo un approccio integrato che coinvolga:
- conformità normativa;
- conformità tecnica degli impianti;
- organizzazione del lavoro;
- qualificazione del personale
- assegnazione di specifiche responsabilità in ambito di sicurezza elettrica;
- procedure operative;
- gestione degli appalti e delle interferenze;
- manutenzione e verifiche;
- formazione e addestramento;
- applicazione della regola dell’arte e delle pertinenti norme tecniche.
Il presente contributo tecnico descrive una metodologia specialistica per la valutazione del rischio elettrico sviluppata da SicurOtto S.r.l. mediante il modello “Assess Solve Evolve”, finalizzata alla redazione di una “Relazione Tecnica in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai fini della Valutazione del Rischio Elettrico”, concepita quale strumento tecnico-specialistico di supporto al Datore di Lavoro ai fini della dimostrazione della corretta valutazione del rischio specifico e dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.
Contesto normativo e quadro tecnico di riferimento
La disciplina del rischio elettrico nei luoghi di lavoro trova il proprio riferimento principale nel Titolo III Capo III del D.Lgs.81/08, recante le disposizioni inerenti gli impianti e le apparecchiature elettriche.
In particolare, gli articoli dall’80 all’86 definiscono un sistema articolato di obblighi tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati alla prevenzione dei rischi derivanti:
- dai contatti elettrici diretti e indiretti;
- dagli archi elettrici;
- dalle sovratemperature;
- dagli incendi di origine elettrica;
- dalle esplosioni derivanti da innesco elettrico;
- dalle fulminazioni;
- dai guasti;
- dalle condizioni di esercizio anomale ragionevolmente prevedibili;
- dalle attività svolte in prossimità di parti attive;
- dai lavori sotto tensione (ove necessari e non evitabili).
L’art.80 del D.Lgs.81/08 attribuisce al Datore di Lavoro l’obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di natura elettrica connessi all’uso degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature messe a disposizione.
La disposizione assume particolare rilevanza poiché impone un obbligo sostanziale di valutazione e gestione del rischio che non può esaurirsi nella mera disponibilità della documentazione tecnica degli impianti. La conformità impiantistica costituisce infatti soltanto il punto di partenza del processo valutativo. Essa deve necessariamente integrarsi con la verifica:
- delle modalità reali di utilizzo degli impianti (dall’uso normale da parte di personale non qualificato all’accesso da parte di personale da intendersi esperto per attività di ricerca guasti, verifiche, manutenzioni, costruzioni, demolizioni, ampliamenti, ecc.);
- della presenza di esposizioni operative al rischio elettrico tenendo conto delle distanze assunte dai lavoratori rispetto a parti attive accessibili;
- dell’idoneità delle procedure di lavoro adottate;
- della qualificazione del personale;
- della gestione delle interferenze in presenza di altri soggetti operanti;
- dell’efficacia delle misure preventive e protettive adottate.
L’art.81 richiama inoltre il principio della regola dell’arte, imponendo che tutti i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti dall’elettricità.
In tale contesto assumono rilevanza fondamentale le pertinenti norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali ed internazionali, le quali costituiscono il riferimento tecnico privilegiato per la dimostrazione della corretta applicazione della regola dell’arte.
Per quanto concerne i lavori a rischio elettrico, particolare importanza assume la Norma CEI 11-27 Edizione VI del 2025, la quale disciplina:
- i lavori elettrici in prossimità (attività svolte dai lavoratori ad una distanza inferiore alla Dv rispetto ad una parte attiva accessibile, ma superiore alla distanza limite sotto tensione Dl, come definito dalla norma tecnica);
- i lavori elettrici sotto tensione (attività svolte dai lavoratori ad una distanza minore o uguale alla distanza limite sotto tensione Dl rispetto ad una parte attiva accessibile, come definito dalla norma tecnica);
- i lavori non elettrici in vicinanza (attività svolte dai lavoratori ad una distanza superiore alla distanza di prossimità Dv e inferiore o uguale alle distanze dell’Allegato IX del D.Lgs.81/08 detta DA9 da una parte attiva accessibile, come definito dalla norma tecnica);
- l’organizzazione del lavoro;
- i ruoli e le responsabilità;
- i requisiti di formazione, qualificazione e idoneità;
- le procedure operative;
- le modalità di esecuzione dei lavori fuori tensione, in prossimità e sotto tensione in bassa tensione.
La CEI 11-27 assume pertanto un ruolo centrale nella dimostrazione della corretta gestione del rischio elettrico e della conformità alla regola dell’arte (principio di presunzione di conformità).
Ai sensi dell’art.82 del D.Lgs.81/08, i lavori sotto tensione possono essere eseguiti esclusivamente nel rispetto di specifiche condizioni tecniche ed organizzative. Per i lavori sotto tensione in bassa tensione, la corretta applicazione della Norma CEI 11-27 costituisce il principale riferimento tecnico per la dimostrazione della conformità metodologica e procedurale.
Analogamente, l’art.83 disciplina i lavori in prossimità di parti attive non protette o non sufficientemente protette, imponendo l’adozione di disposizioni organizzative e procedurali idonee ad impedire il contatto accidentale o l’ingresso nelle zone di rischio.
Anche in tale ambito, le pertinenti norme tecniche, ed in particolare la CEI 11-27, rappresentano il riferimento tecnico essenziale per la costruzione delle procedure di lavoro, delle distanze operative, delle misure di delimitazione e delle modalità di gestione delle attività.
Risulta utile ricordare altresì che nell’art.83 il legislatore usa termini «prossimità» e vicinanza» come se fossero sinonimi della stessa zona di lavoro. Inoltre il novellato normativo non definisce cos’è un lavoro elettrico, e di conseguenza, un lavoro non elettrico, così come non chiarisce cosa significa parte attiva non protetta o parzialmente protetta. La CEI 11-27 chiarisce la differenza tra queste distanze e zone di lavoro, a cui associa modalità tecnico-organizzative differenti, togliendo di fatto qualsiasi discrezionalità interpretativa di fronte ad un reato di evento.
Il quadro normativo deve inoltre essere integrato con:
- l’art.26 del D.Lgs.81/08 in materia di appalti, cooperazione e coordinamento;
- il DPR 462/01;
- la normativa relativa alla protezione contro le scariche atmosferiche;
- la normativa ATEX, ove applicabile al contesto;
- le norme CEI relative agli impianti elettrici utilizzatori;
- le norme tecniche inerenti cabine elettriche, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e batterie.
La gestione del rischio elettrico richiede pertanto un approccio multidisciplinare e sostanziale, fondato sull’integrazione tra aspetti normativi, tecnici, procedurali ed organizzativi.
Tabella 1 – Distinzione sostanziale tra conformità impiantistica e valutazione del rischio elettrico
| Aspetto | Verifica documentale | Valutazione sostanziale del rischio elettrico |
| Dichiarazioni di conformità | Verifica presenza documenti (aggiornati) | Verifica coerenza con utilizzo reale degli impianti |
| Verifiche DPR 462/01 | Verifica esistenza verbali | Analisi criticità residue e gestione anomalie |
| Impianti elettrici | Verifica conformità tecnica | Analisi esposizione reale dei lavoratori |
| Procedure | Verifica presenza documenti | Verifica concreta applicazione operativa |
| Formazione | Verifica attestati | Verifica competenze operative e addestramento sul campo |
| Appalti | Verifica documentale appaltatori | Analisi interferenze e coordinamento operativo |
| Manutenzione | Verifica registrazioni | Analisi efficacia manutentiva e controllo del rischio |
| Segnaletica e aree | Verifica presenza cartelli | Verifica reale efficacia delle segregazioni |
L’evoluzione del concetto di valutazione del rischio elettrico dovrebbe quindi passare per i punti seguenti:
- Conformità impiantistica
- Analisi organizzativa
- Analisi operativa reale
- Valutazione dell’esposizione
- Applicazione della regola dell’arte
- Controllo sostanziale del rischio elettrico residuo
Il rischio elettrico reale nelle organizzazioni
Uno degli errori più frequenti nella gestione del rischio elettrico consiste nel considerare tale rischio come confinato esclusivamente alle attività svolte dagli elettricisti e manutentori elettrici. In realtà, nelle moderne organizzazioni produttive, il rischio elettrico assume una natura fortemente trasversale.
Possono risultare esposti al rischio elettrico:
- manutentori meccanici;
- operatori di produzione;
- addetti alla ricerca guasti;
- tecnici strumentisti;
- personale di magazzino;
- operatori logistici;
- addetti alle pulizie tecniche;
- operatori edili;
- giardinieri;
- manutentori del verde;
- addetti agli impianti speciali;
- operatori che utilizzano piattaforme elevabili;
- lavoratori che operano in prossimità di linee elettriche;
- personale operante in cabine elettriche o locali tecnologici.
Lo stesso uso degli impianti elettrici da parte del personale non qualificato può comportare un rischio elettrico a causa dello stato dell’impianto successivo alla sua corretta installazione, così come le modalità di utilizzo degli utilizzatori e delle utilities (prolunghe, ciabatte, doppie spine, ecc.).
La stessa norma CEI 11-27 distingue chiaramente:
- lavori elettrici;
- lavori non elettrici con rischio elettrico (lavori in vicinanza);
- lavori in prossimità.
Tale classificazione assume rilevanza centrale nella valutazione del rischio, poiché consente di superare l’approccio semplificato basato esclusivamente sulla mansione formalmente attribuita al lavoratore.
La valutazione del rischio deve quindi analizzare:
- le attività realmente svolte;
- le condizioni operative dei luoghi di lavoro, macchine e impianti;
- la presenza di parti attive e della loro eventuale accessibilità in varie condizioni di lavoro;
- la possibilità di contatto diretto o indiretto;
- la possibilità di accesso alle zone di rischio;
- la presenza di interferenze;
- la possibilità di errore umano;
- la presenza di attività manutentive;
- l’esistenza di condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Ne consegue che
“il Datore di Lavoro deve valutare il rischio elettrico non solo per il personale qualificato ai lavori elettrici, ma anche per tutti i lavoratori che possano risultare esposti, anche indirettamente, al pericolo elettrico durante le attività lavorative.”
Limiti della valutazione documentale del rischio elettrico
In numerose realtà aziendali, la valutazione del rischio elettrico viene affrontata mediante la sola raccolta della documentazione relativa agli impianti elettrici. Tra i documenti frequentemente acquisiti si riscontrano:
- dichiarazioni di conformità;
- progetti;
- schemi elettrici;
- verbali di verifica DPR 462/01;
- registri di manutenzione;
- certificazioni;
- libretti di uso e manutenzione.
Sebbene tali elementi costituiscano una parte importante della valutazione, essi non consentono di dimostrare automaticamente:
- la reale sicurezza operativa;
- la corretta gestione del rischio;
- l’assenza di esposizioni pericolose;
- l’idoneità delle modalità di lavoro;
- la corretta applicazione delle procedure;
- la competenza operativa del personale;
- la gestione delle interferenze;
- il controllo effettivo del rischio residuo.
“Un impianto elettrico formalmente conforme può infatti risultare utilizzato in modo non corretto, manutenuto in maniera non adeguata o inserito in contesti organizzativi che generano esposizioni al rischio non sufficientemente controllate.”
Analogamente, la presenza di personale formato non garantisce automaticamente la corretta applicazione delle procedure di lavoro o la piena governabilità del rischio elettrico. La valutazione del rischio elettrico deve quindi assumere una natura sostanziale e verificare:
- l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza;
- il comportamento operativo reale;
- l’idoneità delle procedure;
- la presenza di segregazioni e protezioni;
- le modalità di accesso alle aree elettriche;
- l’organizzazione delle attività;
- la gestione dei lavori in appalto;
- l’adeguatezza della formazione e dell’addestramento;
- l’effettiva gestione del rischio nelle condizioni operative reali.
Solo mediante tale approccio è possibile dimostrare una reale valutazione del rischio elettrico coerente con il Titolo III Capo III del D.Lgs.81/08.
Lavoratori ordinari e lavoratori esposti deliberatamente al rischio elettrico
Uno degli aspetti più importanti nella valutazione del rischio elettrico consiste nella distinzione tra:
- lavoratori ordinari;
- lavoratori esposti deliberatamente al rischio elettrico.
I lavoratori ordinari sono soggetti che utilizzano impianti, apparecchiature, macchine o attrezzature elettriche nell’ambito delle normali attività lavorative senza svolgere lavori elettrici.
Per tali soggetti il Datore di Lavoro deve garantire condizioni di sicurezza tali da consentire:
- l’utilizzo sicuro degli impianti;
- la protezione contro i contatti diretti e indiretti;
- la protezione contro gli incendi e i guasti;
- la protezione contro le sovratensioni e le scariche atmosferiche;
- la sicurezza delle attrezzature e delle apparecchiature messe a disposizione;
- l’impiego di corrette procedure di lavoro per l’uso degli impianti.
In tale ambito assumono particolare rilevanza gli artt.80, 81, 84, 85 e 86 del D.Lgs.81/08.
Diversamente, i lavoratori qualificati che operano deliberatamente sugli impianti elettrici o in presenza di parti attive accessibili risultano esposti a un rischio elettrico operativo significativamente differente. In tali casi trovano applicazione anche gli artt.82 e 83 del D.Lgs.81/08 e le pertinenti norme tecniche, con particolare riferimento alla CEI 11-27.
La valutazione deve pertanto verificare:
- la qualificazione del personale (es. PES/PAV ed idonei sotto tensione in BT, in base alla norma tecnica);
- la formazione e l’addestramento;
- l’organizzazione del lavoro;
- la presenza di procedure;
- la gestione delle autorizzazioni;
- l’idoneità dei DPI e DPC;
- la gestione delle zone di lavoro;
- la corretta applicazione delle procedure di sezionamento, verifica e messa in sicurezza.
La distinzione tra queste due macro-categorie di esposizione rappresenta uno degli elementi centrali di una corretta metodologia di valutazione del rischio elettrico.
In base alla norma CEI 11-27, i lavori sono divisi in
- Lavori elettrici
- Fuori tensione
- Sotto tensione
- In prossimità
- Lavori non elettrici in vicinanza
- Lavori ordinari
Ed è in base a questa differenziazione che il rischio, secondo la regola dell’arte, andrebbe valutato in dettaglio nelle varie casistiche e tipologie di lavoratori.
Tabella 2 – Esempi di lavoratori potenzialmente esposti al rischio elettrico
| Categoria lavorativa | Esempi di possibile esposizione al rischio elettrico |
| Manutentori meccanici | Accesso a parti attive dei quadri durante manutenzioni |
| Operatori edili | Rischio da linee aeree nude in tensione o cavi interrati |
| Addetti al giardinaggio | Rischio da linee aeree nude in tensione |
| Addetti alla logistica | Utilizzo di attrezzature elettriche e aree tecnologiche |
| Tecnici strumentisti | Ricerca guasti e misure su quadri e morsettiere |
| Addetti alle pulizie tecniche | Attività in locali tecnologici con prossimità impianti |
| Operatori di produzione | Alimentazione di macchine e apparecchiature elettriche |
A seguire si propone uno schema sintetico tratto dall’Allegato D della CEI 11-27 Ed. VI del 2025 in ordine alle tipologie di lavori e le modalità operative previste

Appalti, interferenze e obblighi del Datore di Lavoro committente
La valutazione del rischio elettrico deve essere effettuata anche nei casi in cui l’azienda non esegua direttamente lavori elettrici e intenda affidare integralmente o in parte tali attività a imprese esterne. In tali situazioni, infatti, il Datore di Lavoro committente mantiene specifici obblighi derivanti dall’art.26 del D.Lgs.81/08 e permangono, in base alla regola dell’arte, la necessità di definite i ruoli organizzativi ed operativi nelle attività di lavoro a rischio elettrico (es. GI, GL, RI, RLE).

La cooperazione e il coordinamento tra committente e impresa appaltatrice richiedono necessariamente:
- la conoscenza degli impianti e dei rischi presenti;
- la definizione dei compiti;
- la gestione delle interferenze;
- la delimitazione delle responsabilità;
- la definizione delle modalità operative;
- chi fa cosa, come, quando e con quali attrezzature;
- la condivisione delle informazioni tecniche (es. schemi elettrici, quadri di manovra, ecc.);
- la gestione delle autorizzazioni e delle consegne impiantistiche.
Tale processo presuppone che il Datore di Lavoro committente abbia comunque svolto una propria valutazione del rischio elettrico, seppur residuale al necessario coordinamento.
In assenza di una valutazione sostanziale del rischio, infatti, risulterebbe impossibile:
- trasferire correttamente le informazioni all’appaltatore;
- individuare le interferenze;
- definire le misure di coordinamento;
- predisporre il DUVRI ove necessario;
- stabilire le condizioni di accesso e lavoro sugli impianti;
- definire ruoli e responsabilità;
- definire le professionalità e le competenze giuste (in ambito anche di idoneità tecnico professionale).
La gestione degli appalti costituisce pertanto una componente fondamentale da integrare nella valutazione del rischio elettrico.
Il concetto di tollerabilità del rischio elettrico
Il rischio elettrico presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono da numerosi altri rischi lavorativi. Negli scenari di shock elettrico o arco elettrico, infatti, la magnitudo del danno potenziale deve considerarsi ordinariamente elevata o elevatissima, potendo determinare:
- folgorazione;
- ustioni;
- fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco;
- invalidità permanente;
- morte.
Per tale ragione, si ritiene che
“il rischio elettrico non può essere valutato efficacemente mediante approcci esclusivamente algebrici basati sul tradizionale modello probabilità x danno.”
In numerosi scenari operativi, infatti, il danno potenziale rimane sostanzialmente massimo indipendentemente dalla frequenza espositiva.
La reale riduzione del rischio si ottiene pertanto attraverso:
- la riduzione della probabilità di accadimento;
- la riduzione dell’esposizione;
- la segregazione del pericolo;
- l’applicazione della regola dell’arte;
- l’organizzazione del lavoro;
- l’applicazione rigorosa delle procedure tecniche;
- la qualificazione del personale;
- l’adozione di misure preventive e protettive tecnicamente idonee.
In tale contesto, il rischio può considerarsi tollerabile solo quando:
- risultano rispettate tutte le prescrizioni legali applicabili;
- risultano applicate le pertinenti norme tecniche;
- il personale opera secondo procedure coerenti con la regola dell’arte;
- il rischio residuo risulta ridotto al minimo tecnicamente praticabile.
In altri termini, si ritiene che
“La tollerabilità del rischio elettrico non coincide pertanto con l’assenza di rischio, ma con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure tecnicamente, organizzativamente e proceduralmente esigibili secondo il miglior stato dell’arte disponibile.”
Metodo “Assess Solve Evolve” proposto
Il metodo sviluppato da SicurOtto S.r.l. nasce dall’esigenza di superare gli approcci puramente documentali e di costruire una valutazione del rischio elettrico fondata sull’analisi sostanziale delle condizioni operative aziendali.
Il modello “Assess Solve Evolve” si sviluppa attraverso un processo tecnico-organizzativo articolato in tre macro-fasi integrate.
Assess
La fase di assessment comprende:
- analisi del ciclo produttivo;
- identificazione delle attività svolte;
- classificazione dei lavori a rischio elettrico;
- analisi degli impianti;
- analisi documentale;
- verifica delle procedure;
- verifica della formazione;
- sopralluoghi tecnici;
- verifica delle modalità operative;
- individuazione delle esposizioni al rischio;
- analisi delle interferenze;
- verifica delle attività appaltate;
- analisi delle misure preventive e protettive.
Solve
La fase di soluzione prevede:
- individuazione delle criticità;
- definizione delle misure correttive;
- adeguamento procedurale;
- definizione dei ruoli;
- aggiornamento delle procedure;
- definizione delle misure organizzative;
- implementazione delle misure tecniche;
- definizione dei programmi di manutenzione;
- implementazione della formazione e dell’addestramento.
Evolve
La fase evolutiva comprende:
- monitoraggio continuo;
- auditing;
- aggiornamento documentale;
- verifica dell’efficacia delle misure;
- revisione periodica della valutazione;
- miglioramento continuo;
- aggiornamento rispetto all’evoluzione normativa e tecnica.
Il risultato finale del processo consiste nella redazione di una Relazione Tecnica specialistica finalizzata alla dimostrazione della corretta valutazione del rischio elettrico e al supporto del Datore di Lavoro nell’aggiornamento del DVR aziendale.
Processo tecnico di assessment del rischio elettrico
La metodologia proposta da SicurOtto S.r.l. si fonda su una valutazione strutturata e multidisciplinare secondo questa schematizzazione.
Analisi del ciclo produttivo e delle attività
La valutazione parte dalla ricostruzione del ciclo produttivo aziendale e dalla identificazione delle attività realmente svolte. Particolare attenzione viene posta:
- ai lavori elettrici
- alle attività manutentive;
- ai lavori in prossimità;
- ai lavori non elettrici con rischio elettrico;
- alle attività interferenti;
- agli accessi ad aree elettriche;
- alle attività occasionali;
- alle attività appaltate.
Analisi tecnico-documentale
Vengono analizzati:
- dichiarazioni di conformità;
- progetti;
- schemi;
- verifiche DPR 462/01;
- registri di manutenzione;
- certificazioni;
- documentazione ATEX;
- protezione contro le scariche atmosferiche;
- procedure aziendali;
- autorizzazioni;
- nomine;
- registri formativi.
Analisi della formazione e delle qualifiche
La valutazione verifica:
- qualifiche PES/PAV ed idonei sotto tensione;
- formazione e addestramento;
- formazione dei lavoratori ordinari;
- idoneità tecnica;
- aggiornamenti periodici.
Analisi delle procedure operative
Vengono analizzate:
- procedure formalizzate e congruenza con la regola dell’arte;
- istruzioni operative;
- modalità reali di lavoro;
- gestione delle autorizzazioni;
- gestione dei lavori in appalto;
- gestione delle emergenze;
- modalità di sezionamento e messa in sicurezza.
Verifica della segnaletica e delle delimitazioni
La valutazione considera:
- segnaletica di sicurezza;
- delimitazione delle aree;
- identificazione dei quadri;
- identificazione delle sorgenti energetiche;
- accessibilità delle aree elettriche;
- segregazione delle parti attive.
Analisi delle misure preventive e protettive
Vengono verificate:
- protezioni contro i contatti diretti e indiretti;
- protezioni differenziali;
- coordinamento delle protezioni;
- protezione contro le scariche atmosferiche;
- sistemi di messa a terra;
- manutenzione;
- verifiche periodiche;
- DPI e DPC;
- attrezzature di lavoro.
Valutazione sostanziale del rischio
L’ultima fase consiste nella collazione tecnica di tutti gli elementi raccolti al fine di:
- ndividuare le esposizioni residue;
- verificare il livello di compliance;
- valutare il livello di tollerabilità del rischio;
- individuare le criticità;
- definire le misure di miglioramento;
- definire le priorità di intervento.
La valutazione viene effettuata secondo un criterio sostanziale e non meramente documentale.
L’attività di assessment produce una Relazione Tecnica specialistica finalizzata a:
- documentare la valutazione del rischio elettrico;
- supportare il Datore di Lavoro;
- individuare criticità tecniche e organizzative;
- definire misure correttive;
- migliorare il controllo del rischio;
- supportare la gestione degli appalti;
- migliorare la gestione operativa;
- supportare l’aggiornamento del DVR aziendale;
- dimostrare la valutazione sostanziale del rischio specifico.
La Relazione Tecnica consente inoltre di ottenere una visione strutturata del livello di maturità aziendale nella gestione del rischio elettrico. Si riportano a seguire alcuni stralci tipologici estratti da esempi pratici (con informazioni di privacy oscurate).




Diagramma metodologico

Conclusioni
La valutazione del rischio elettrico richiede oggi un approccio tecnico-organizzativo evoluto, multidisciplinare e sostanziale. La sola disponibilità della documentazione impiantistica non consente di dimostrare automaticamente la corretta gestione del rischio elettrico né l’effettiva tutela dei lavoratori. La reale prevenzione degli infortuni elettrici richiede infatti:
- verifica delle modalità operative reali;
- applicazione della regola dell’arte;
- organizzazione del lavoro;
- qualificazione del personale;
- applicazione delle norme tecniche;
- controllo delle interferenze;
- gestione delle attività appaltate;
- verifica continua dell’efficacia delle misure adottate.
In tale contesto, una Relazione Tecnica per la Valutazione del Rischio Elettrico rappresenta uno strumento specialistico di elevato valore tecnico e gestionale, finalizzato a supportare il Datore di Lavoro nella costruzione di un sistema di gestione del rischio elettrico realmente efficace e coerente con il quadro normativo vigente, con la regola dell’arte e con le concrete condizioni operative aziendali.
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