Verso l’innalzamento dei limiti dei campi elettromagnetici nel settore delle telecomunicazioni

da | 24 Novembre 2023 | 0 commenti

AUTORE
Ing. Giorgio Gallo, HSE Senior Specialist, RSPP esterno, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Formatore e CTP. Amministratore dell’Azienda SicurOtto S.r.l.

ABSTRACT

Nel testo del disegno di legge per il mercato e la concorrenza, che deve essere convertito entro dicembre 2023, è stato approvato un emendamento che innalza i limiti per i campi elettromagnetici inerenti il settore delle telecomunicazioni, per venire in contro alle esigenze operative del 5G. Via al senato per l’approvazione, ora si attende la camera.

Quali sono le novità previste nel settore delle telecomunicazioni?

In data 15/11/2023 il Senato ha dato il via libera al disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2022 (la cui conversione dovrà avvenire entro dicembre 2023), all’interno del quale è stato approvato un emendamento che innalza i valori dagli attuali 6 V/m a 15 V/m, nel mentre il campo magnetico H viene portato ad un valore pari a 0,037 A/m e la densità di potenza D a un valore pari a 0,52 W/m2.

Ora si attende il passaggio alla Camera, ma il più dei giochi oramai sono fatti in quanto il provvedimento ha avuto l’ok al senato, quindi si attende solo l’ufficialità non essendoci agli orizzonti intenzioni di fare dietrofront.

Ricordiamo che in accordo all’attuale normativa, gli Stati Membri dell’Unione Europea possono adottare i limiti di emissione previsti dalla Raccomandazione 1999/519/UE (che deriva dall’applicazione ICNIRP 1998) o implementare limiti più severi. L’implementazione di limiti più severi rappresenta più un’eccezione che la regola, poiché sono ben pochi i Paesi dell’Unione, tra cui l’Italia, che hanno effettivamente imposto limiti più stringenti.

Tale innalzamento dei limiti, sebbene ancora ben inferiori ai limiti europei, rappresenta quindi un importante successo per gli operatori del settore mobile e potrebbe avere conseguenze significative sullo sviluppo e la gestione delle reti, in particolare con l’introduzione del 5G

Occorre ad ogni modo evidenziare che nel 2020 l’ICNIRP ha pubblicato una revisione delle proprie linee guida, concludendo, come da sempre d’altronde, che rispettando i limiti e le condizioni ivi riportare l’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi da sorgenti in tecnologia 5G non causano danno alle persone. I limiti delle LG ICNIRP 2020 sono comunque meno cautelativi dei limiti che usiamo attualmente in Italia, anche supponendo l’innalzamento del nuovo decreto concorrenza, pertanto verrebbe in ogni caso conservato il criterio precauzionale della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, ma questo consentirebbe agli operatori del settore TLC una più razionale diffusione dei sistemi 5G e meno limiti tecnologici, chiaramente in uno scenario dove si continuerà a tutelare la sicurezza dei cittadini.

Figura 1Sul sito icnirp.org è possibile accedere alle linee guida esistenti che sono diversificate in funzione delle frequenze di emissione dei campi intenzionali

Si chiarisce inoltre che i limiti a 15 V/m sono da intendersi limiti comunque “temporanei”, in quanto la proposta di modifica prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità devono essere adeguati alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle linee guida dell’Unione europea.

Ecco il testo dell’emendamento approvato:

«Art. 4-bis

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 del DPCM 8 luglio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto del 2003, n. 199, sono in via provvisoria e cautelativa fissati, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H a un valore pari a 0,037 A/m, e per quanto attiene alla densità di potenza D a un valore pari a 0,52 W/m2 .

3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “in particolare il Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “in particolare il Ministro della salute”; b) dopo le parole: “alta frequenza”, sono aggiunte le seguenti: “e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute e al Comitato di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico”.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Qui a seguire il link dove è possibile leggere l’emendamento approvato

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1391932&idoggetto=1386052&fbclid=IwAR38tSOhpTqfmQdXJVXWn1zFot5LqqDNq8iXhpzy6Tvvbf97a_muybnBt2o

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