Pubblicato il Piano di Risanamento Radon 2023-2032

da | 4 Marzo 2024 | 0 commenti

AUTORE
Ing. Giorgio Gallo, HSE Senior Specialist, RSPP esterno, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Formatore e CTP. Amministratore dell’Azienda SicurOtto S.r.l.

INCIPIT/ABSTRACT

Riportiamo le prime novità con la Pubblicazione del Piano di Risanamento Radon 2023-2032

Quali sono le novità più immediate?

E’ stato pubblicato il Piano di Risanamento Radon 2023-2032 con DPCM 11 gennaio 2024 in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

l Piano Nazionale Radon (PNR) – predisposto la prima volta in Italia nel 2002 in analogia a quanto fatto in altri Paesi – consiste in un piano pluriennale per realizzare, in modo coordinato a livello nazionale, il complesso di azioni necessarie per ridurre il rischio di tumore polmonare associato all’esposizione al radon. Il PNR rappresenta uno strumento necessario per:

  • programmare azioni finalizzate alla riduzione del rischio radon ottimizzando le risorse a disposizione;
  • programmare e mettere in atto tali azioni in modo coordinato;
  • valutare l’efficacia delle azioni intraprese per valutarne quantitativamente l’impatto ed effettuare eventuali correzioni alla programmazione.

Per scaricare il piano potete andare sulla pagina seguente

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/21/24A00877/sg

Da una prima lettura, risulta sicuramente interessante l’appendice 4.3 che definisce le “specifiche tipologie di luoghi di lavoro ai sensi dell’art.16 c.1 lettera c)” ovvero

1) Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta
2) Impianti di imbottigliamento delle acque termali (naturali e di sorgente)
3) Centrali idroelettriche

Per questi ambienti scatta il contdown dei 24 mesi per effettuare la valutazione della CMA di radon a norma dell’art.17 comma 1 lettera c) del D.Lgs.101/2020.

Inoltre, ai fini della corretta individuazione dei punti di misura, ad integrazione delle indicazioni dell’allegato II del D.Lgs.101/2020, si riporta che i luoghi ESENTATI dalla misurazione sono:

1) Locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi
2) Locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/annuo

Infine, si indica che per luogo di lavoro sotterraneo si deve intendere “locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno” in sostanza riprendendo la definizione riportata nelle “Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei. Documento approvato in data 6 febbraio 2003” della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Quindi, data la definizione di cui sopra, è confermato che i locali “seminterrati” o “semisotterranei” la valutazione della CMA di radon è obbligatoria SOLO SE questi sono localizzati nelle aree individuate dalle Regioni, a norma dell’art.16 comma 1 lett.b) e art.11 del D.Lgs.101/2020.

Se necessiti di una consulenza personalizzata sul tema Radon, sia per effettuare campagne di misure e sia per interventi di risanamento da Radon, contattaci pure qui, i nostri esperti sono a tua disposizione per qualsiasi esigenza.

A seguire riportiamo l’appendice 4.3 del Piano, per comodità di lettura

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