![]() | AUTORE Giuseppe Palmisano – Direzione scientifica SicurOtto srl SicurOtto S.r.l. |
Incipit:
La figura del responsabile dei lavori (RL), disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, è probabilmente una delle più controverse dell’intera architettura prevenzionistica dei cantieri temporanei o mobili. Nella prassi operativa, soprattutto nelle organizzazioni pubbliche e nelle grandi imprese, essa viene talvolta percepita come una sorta di “parafulmine giuridico” destinato ad assorbire le responsabilità del committente in materia di sicurezza. Tale convinzione, tuttavia, si scontra frontalmente con l’impostazione normativa e, soprattutto, con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Il dato normativo: un esonero solo apparente
L’art. 89, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 definisce il responsabile dei lavori come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto. L’art. 93, comma 1, stabilisce che: “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”. Una lettura superficiale di tale disposizione potrebbe far ritenere che la semplice nomina del responsabile dei lavori determini un trasferimento automatico della responsabilità. In realtà, la norma va interpretata sistematicamente, insieme ai princìpi generali della posizione di garanzia e della delega di funzioni. La Cassazione ha più volte chiarito che l’esonero previsto dall’art. 93 non è mai assoluto né automatico. Esso opera soltanto entro i limiti dell’effettivo conferimento di attribuzioni e purché il committente abbia adempiuto ai propri obblighi di scelta e controllo. In altre parole, il legislatore non ha creato una figura sostitutiva del committente, bensì una figura ausiliaria alla quale possono essere trasferiti compiti operativi specifici.

Figura 1 – Riunione tra stazione appaltante e coordinatore
Il problema della nomina di un dipendente del committente
La questione assume particolare rilevanza quando il committente coincide con un datore di lavoro e individua quale responsabile dei lavori un proprio dipendente. In questi casi emerge una criticità strutturale. Da un lato, il committente-datore di lavoro continua a detenere:
- il potere organizzativo;
- il potere di spesa;
- il potere decisionale;
- la disponibilità delle risorse aziendali.
Dall’altro lato, il responsabile dei lavori nominato tra i dipendenti rimane inserito nella medesima catena gerarchica e funzionale del datore di lavoro che lo ha designato. Si crea, quindi, una situazione nella quale il soggetto delegato non è realmente autonomo rispetto al delegante. Sotto il profilo penalistico, ciò rende difficile sostenere che il committente si sia realmente spogliato di una parte della propria posizione di garanzia. Anzi, in alcuni procedimenti penali, la scelta di nominare quale responsabile dei lavori un soggetto interno privo di reale autonomia gestionale è stata considerata un indice della persistenza del controllo del committente sulle attività delegate.
La posizione di garanzia del committente
La giurisprudenza ha elaborato nel tempo una concezione particolarmente rigorosa della posizione di garanzia del committente; infatti, ciò che deve emergere è che il committente non è un soggetto estraneo al cantiere. Egli è il promotore dell’opera e il centro decisionale dal quale derivano le principali scelte organizzative che incidono sulla sicurezza:
- la scelta dei progettisti;
- la scelta dei coordinatori;
- la scelta delle imprese;
- la verifica dell’idoneità tecnico-professionale;
- l’allocazione delle risorse economiche.
Per questo motivo, la Cassazione ha costantemente affermato che il committente conserva un obbligo di “alta vigilanza” anche quando abbia nominato un responsabile dei lavori. L’alta vigilanza non coincide con il controllo quotidiano del cantiere, ma consiste nel verificare che il sistema di prevenzione predisposto funzioni efficacemente
La “figura mitologica” del responsabile dei lavori
Non è raro riscontrare, soprattutto nei procedimenti penali conseguenti a infortuni gravi o mortali, che la nomina del responsabile dei lavori venga evocata quasi come una formula magica idonea a neutralizzare la responsabilità del committente. Da qui l’immagine, volutamente provocatoria, del responsabile dei lavori come “figura mitologica”.
La convinzione sottostante è la seguente: “Ho nominato un responsabile dei lavori, dunque non rispondo più delle violazioni che si verificano nel cantiere”.
La Cassazione ha demolito ripetutamente questa impostazione. L’orientamento consolidato è che il responsabile dei lavori non costituisce uno schermo protettivo dietro cui il committente possa nascondersi. Al contrario, la nomina genera ulteriori doveri in capo al committente:
- la culpa in eligendo, ossia la responsabilità derivante dalla scelta di un soggetto non adeguatamente qualificato;
- la culpa in vigilando, ossia la responsabilità derivante dall’omesso controllo sull’operato del delegato.

Figura 2 – Layout di cantiere ipotizzato dal CSP incaricato dal RdL
La Cassazione: delega senza esonero
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è estremamente coerente sul punto. Nelle sentenze, la Corte ha ribadito che la nomina del responsabile dei lavori non elimina il ruolo di garante del committente. Particolarmente significativo è il principio secondo cui il committente deve:
- verificare la professionalità del responsabile dei lavori;
- accertare che siano stati nominati i coordinatori quando previsti;
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese;
- controllare che il sistema prevenzionistico sia concretamente attuato.
La sentenza n. 47476/2011 ha espresso in modo particolarmente chiaro il concetto: “Il committente, pur avendo delegato i propri compiti al responsabile dei lavori, conserva comunque un obbligo di vigilanza sull’operato del delegato, specialmente riguardo agli aspetti della sicurezza”.
La successiva evoluzione giurisprudenziale ha ulteriormente rafforzato questo principio.
Quando la nomina diventa addirittura controproducente
Vi sono situazioni nelle quali la designazione del responsabile dei lavori può trasformarsi in un elemento accusatorio anziché difensivo.
Ciò accade quando emerge che:
- il responsabile dei lavori non possedeva competenze adeguate;
- non disponeva di autonomia decisionale;
- non aveva poteri di spesa;
- era un semplice funzionario esecutivo;
- il committente continuava a prendere tutte le decisioni sostanziali.
In tali circostanze, il pubblico ministero può sostenere che la nomina fosse meramente formale e finalizzata a creare una barriera difensiva priva di effettività.
La conseguenza è che il committente rischia di vedersi contestare contemporaneamente:
- la responsabilità originaria quale garante;
- la culpa in eligendo;
- la culpa in vigilando.
Paradossalmente, quindi, una nomina mal costruita può aggravare la posizione processuale del committente anziché alleggerirla.
Il caso del datore di lavoro committente
Il problema è ancora più evidente quando il committente è anche datore di lavoro. In tale situazione, il soggetto si trova già investito di una posizione di garanzia particolarmente intensa, derivante dall’art. 2087 c.c. e dalla normativa prevenzionistica. Se il datore di lavoro nomina quale responsabile dei lavori un proprio dipendente:
- ne sceglie la persona;
- ne controlla l’attività;
- ne valuta le prestazioni;
- può impartirgli direttive;
- può sostituirlo.
È, dunque, difficile sostenere che il rapporto tra i due sia caratterizzato da quella autonomia che la giurisprudenza richiede per rendere effettivo il trasferimento dei compiti. Dal punto di vista sostanziale, il rischio è che il responsabile dei lavori venga percepito come una mera articolazione organizzativa del committente e non come un centro autonomo di imputazione delle responsabilità.
Conclusioni
L’idea secondo cui il responsabile dei lavori rappresenterebbe la “chiave di volta” per allontanare le responsabilità penali del committente costituisce una lettura fuorviante del sistema normativo.
L’evoluzione della giurisprudenza ha chiarito che:
- la nomina del responsabile dei lavori non elimina la posizione di garanzia del committente;
- il committente mantiene un obbligo di alta vigilanza;
- permane la responsabilità per culpa in eligendo e culpa in vigilando;
- la nomina non può essere meramente formale;
- la scelta di un dipendente interno come responsabile dei lavori può rivelarsi particolarmente problematica quando non sia accompagnata da reali poteri e autonomia.
In definitiva, il responsabile dei lavori non è uno strumento di deresponsabilizzazione del committente, ma un soggetto che si affianca ad esso nella gestione degli obblighi prevenzionistici. La pretesa di utilizzare tale figura come “schermo penale” è stata ripetutamente smentita dalla Corte di Cassazione, la quale continua a considerare il committente il perno del sistema di sicurezza del cantiere e il primo garante dell’effettiva tutela dei lavoratori.
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P.I. Giuseppe Palmisano


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