Ponteggio e impresa esecutrice

da | 12 Gennaio 2024 | 2 commenti

AUTORE
Ing. Alessandro Delena,  RSPP esterno, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Formatore e CTP. Socio fondatore dell’Azienda SicurOtto S.r.l.

INCIPIT

Una delle domande che spesso compare nei gruppi tematici dedicati alla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’ambito dei cantieri temporanei e mobili, è la seguente: l’impresa che effettua solo ed esclusivamente il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio del ponteggio è classificabile come IMPRESA ESECUTRICE?

DEFINIZIONE DI OPERA E DEFINIZIONE DI APPRESTAMENTO

Dalla risposta a questa domanda riportata in incipit, che a prima vista può assumere un aspetto molto più formale che non operativo, possono derivare o meno una serie di obblighi in capo a diversi soggetti. Annoverare o meno un’impresa come esecutrice potrebbe essere determinante per un committente (o un responsabile dei lavori) che debba rispettare l’obbligo di designazione del coordinatore in fase di progettazione/esecuzione. Per un coordinatore in fase di esecuzione potrebbe essere determinante nella scelta di come gestire l’impresa stessa. Per il datore di lavoro potrebbe essere determinante per comprendere se sussista o meno l’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza (POS). E così via.

Ferme restando le opinioni di ognuno e le scelte soggettive di gestione pratica di situazioni del genere, riteniamo sia utile provare a fare qualche considerazione in merito a questa casistica, con l’obiettivo di dare un contributo alla “discussione”.

Partiamo da alcune delle definizioni del Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/08:

  • Art. 89 c. 1 lett. b) “committente: il soggetto per conto del quale l’INTERA OPERA viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.
  • Art. 89 c. 1 lett. i-bis) “impresa esecutrice: impresa che esegue un’OPERA o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
  • Art. 89 c. 1 lett. h) “piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’IMPRESA ESECUTRICE redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV”.

Dalla lettura delle tre definizioni precedenti è chiaro che la redazione del POS spetta alle IMPRESE ESECUTRICI e che le IMPRESE ESECUTRICI sono quelle che eseguono un’OPERA o una parte della stessa.

Per provare a chiarie, quindi, se l’impresa che effettua solo ed esclusivamente il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio del PONTEGGIO sia o meno impresa esecutrice è importante definire se il PONTEGGIO sia o meno assimilabile al concetto di OPERA. Risulta quindi basilare il concetto di OPERA al quale fanno riferimento anche le altre definizioni dell’art. 89 del d.lgs. 81/08 che si evita qui di riportare quali le definizioni di lavoratore autonomo, coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CSP), coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (CSE), impresa affidataria, ecc…

Il concetto di OPERA è richiamato anche dall’art. 91 c.1 lett. b) del d.lgs. 81/08: “(Il CSP) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’OPERA”

Altro richiamo c’è nell’art. art. 91 c.2 del medesimo decreto: “Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’OPERA

Ancora l’art. 100 c. 1 relativo al piano di sicurezza e coordinamento (PSC): “Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’OPERA da realizzare”.

E ancora l’Allegato XV 1.1.1 del d.lgs. 81/08:

a) “scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’OPERA in collaborazione con il coordinatore per la progettazione”;

g) “cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell’OPERA, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata”.

Sempre l’Allegato XV al punto 2.1.2: “Il PSC contiene almeno i seguenti elementi […] l’identificazione e la descrizione dell’OPERA […]una descrizione sintetica dell’OPERA, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche”.

L’Allegato XVI riguarda il Fascicolo con le caratteristiche dell’OPERA (qui andrebbe riportato un po’ tutto).

Se il PONTEGGIO fosse classificabile come OPERA o parte di essa gli obblighi richiamati dagli artt. 91 e 100, oltre a quanto poi previsto dagli allegati XV e XVI, dovrebbero valere anche per il PONTEGGIO stesso. Si dovrebbe quindi si predisporre un F.O. anche per il PONTEGGIO con le varie sezioni, poiché il F.O. lo redige in primis il CSP prima dell’inizio del cantiere ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’OPERA nel corso della sua esistenza? In sostanza si dovrebbe aggiornare il F.O. ad ogni modifica del PONTEGGIO, in maniera ridondante a quanto avviene già con il PIMUS? Ovviamente la risposta a queste due ultime domande è NO.

Visto tutto quanto riportato sembra palese a cosa ci si riferisca per OPERA, non di sicuro al PONTEGGIO identificato in più parti come APPRESTAMENTO anche nell’allegato XV.1, che per definizione è UN’OPERA PROVVISIONALE, che non ci sarà più una volta concluso il cantiere.

Al PONTEGGIO perciò non si riferisce il FASCICOLO DELL’OPERA, visto che si parla anche di pianificazione futura, futuro in cui l’APPRESTAMENTO non ci sarà una volta dismesso il cantiere ed esisterà appunto solo l’OPERA commissionata. L’OPERA la commissiona il committente, il ponteggio può essere scelto dal coordinatore o dal datore di lavoro, non lo commissiona il committente. L’OPERA commissionata dal committente è unica nella sua interezza e ad essa si riferisce il singolo cantiere temporaneo, come anche il PSC, proprio ad individuarne l’unicità: Allegato XV 2.1.1. del d.lgs 81/08: “Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità”.

Volendo entrare ulteriormente nel merito e provando ad estremizzare, se il PONTEGGIO (o qualsiasi altro apprestamento) fosse equiparabile ad un’OPERA, così come precedentemente analizzata, il datore di lavoro dell’impresa che decidesse di predisporre un PONTEGGIO per le lavorazioni diventerebbe egli stesso COMMITTENTE di un’OPERA, all’interno di un CANTIERE previsto per un’altra OPERA con altro COMMITTENTE. Ovviamente non può essere così. L’IMPRESA ESECUTRICE è quindi quella che esegue l’OPERA e non gli APPRESTAMENTI.

QUESTONE ALLEGATO X D.LGS. 81/08

Nell’allegato X del d.lgs. 81/08 si riporta l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile, richiamato dall’articolo 89, comma 1, lettera a) che definisce cosa sia un cantiere temporaneo o mobile. All’interno dell’elenco dell’allegato è riportata anche la voce “montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”. Sulla base ciò c’è chi sostiene i PONTEGGI rientrino nella definizione di OPERA, tirando in ballo i PONTEGGI AD ELEMENTI PREFABBRICATI. Se così fosse non sarebbero OPERA i PONTEGGI A TUBI E GIUNTI, creando una incongruenza palese sul fatto che si dovrebbe considerare OPERA o meno il PONTEGGIO in funzione della sua tipologia (se a elementi prefabbricati o meno). Ciò ovviamente non ha senso, motivo ulteriore per ricordare che un PONTEGGIO è definito APPRESTAMENTO a prescindere dalla sua modalità costruttiva e gli elementi prefabbricati richiamati dall’allegato X sono altri e non hanno nulla a che vedere con i PONTEGGI.

QUESTIONE POS E PIMUS

Al netto di quanto già detto fino ad ora in merito alle IMPRESE ESECUTRICI e ricordando che la redazione del POS è obbligo appunto di questa fattispecie di imprese (Art. 89 c. 1 lett. h), per le imprese che effettuano esclusivamente montaggio, trasformazione e smontaggio di PONTEGGI il POS diviene documento ridondante, in quanto per le stesse imprese è d’obbligo la redazione del PIMUS, a prescindere che siano esecutrici o meno. Nel PIMUS, redatto secondo i contenuti dell’allegato XXII, sono contenute le informazioni fondamentali per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio del PONTEGGIO che sarebbero contenute anche nel POS, qualora l’impresa effettuasse solo tale attività. Tra l’altro nel POS stesso, tra i contenuti minimi, si deve riportare l’elenco degli APPRESTAMENTI, categoria di cui fa parte il PONTEGGIO, rimarcando così ancora una volta la differenza tra APPRESTAMENTO e OPERA.

QUESTIONE COSTI DELLA SICUREZZA

Il costo del PONTEGGIO rientra tra il computo dei COSTI DELLA SICUREZZA e non del COSTO DELL’OPERA, differenza sostanziale in quanto i primi non sono soggetti a ribasso per legge a differenza degli altri, rimarcando anche in questo caso la differenza tra APPRESTAMENTO ed OPERA.

Ing. Alessandro Delena

2 Commenti

  1. Giovanni RAFFAELE

    Come non essere d’accordo con te Alessandro, sono anni che sostengo queste cose e le esterno in tutte le mie lezioni ai Coordinatori e tecnici della sicurezza. 👋👋👋

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  2. Aldo Chirianni

    Condivido quanto espresso dal collega ribadendo che il ponteggio metallico è un apprestamento di cantiere è un opera provvisionale diversa dall’opera la cui realizzazione spetta all’impresa esecutrice.la ditta che monta trasforma smonta il ponteggio deve redigere il PiMUS all XXII del d.lgs 9 aprile 2008, n.81

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