L’impresa affidataria non esecutrice, deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS)?

da | 5 Febbraio 2024 | 2 commenti


AUTORE
Ing. Giorgio Gallo, HSE Senior Specialist, RSPP esterno, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Formatore e CTP. Amministratore dell’Azienda SicurOtto S.r.l.

INCIPIT/ABSTRACT

È tra le domande “evergreen” sul tema cantieri che riceve più risposte eterogenee da parte degli addetti ai lavori ed organismi di vigilanza. In questa nube che non mette quasi mai tutti d’accordo, proviamo ad accendere qualche luce di chiarezza, tra obblighi ed opportunità.

Premessa (doverosa)

Puntualmente, come i funghi dopo una pioggia nel bosco a settembre, durante i corsi di formazione sul tema dei cantieri temporanei e mobili, giunge la fatidica domanda “ma se l’impresa affidataria non entra mai in cantiere, deve redigere il POS?”. In base al livello di preparazione degli uditori, spesso a questa domanda si aggiunge la seguente “Come fa una impresa non esecutrice a giudicare congruo il POS delle subappaltatrici se non mette piede in cantiere?”. Le risposte generano spesso un grande dibattito che il più delle volte non accontenta tutti. Occorre evidenziare che “purtroppo” l’interpretazione della norma in effetti non è unanime, sia tra i professionisti che tra gli organismi di vigilanza sul territorio (e a volte anche negli stessi territori, addirittura negli stessi uffici!). Ho usato il virgolettato su “purtroppo” perché in realtà la normativa non dovrebbe essere soggetta ad interpretazione, né da parte dei tecnici e né da parte degli stessi organismi di vigilanza, in quanto l’unico soggetto titolato ad effettuare interpretazione è esclusivamente il giudice. Ma se ho deciso di parlarne anche qui è perché è un argomento talmente scomodo da trattare in pochi minuti che mi piace pensare di poter usare la comodità di un blog a cui indirizzare eventuali richieste, per maggiori approfondimenti in merito al mio personale punto di vista sul tema.

Infatti, ben conscio che quanto andrò a dire molto probabilmente non troverà d’accordo tutti i professionisti del settore, mi urge precisare che il presente contributo rappresenta il punto di vista esclusivo dello scrivente, che non intende avere un valore differente da quello che è: ovvero, il mio parere. Tuttavia, questo parere non è frutto di una semplice interpretazione, anzi è vero a mio avviso proprio il contrario: io non interpreterò nulla, ma attribuirò semplicemente quello che per me è il senso palese di quello che ha scritto il legislatore, sicuramente non in modo brillante e cristallino, ma comunque ripercorribile con la logica. E questo perché non può non essere citato l’art.12 delle preleggi, che deve essere il leitmotiv di quanto appresso andrò a dire.

<<Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.>>

Tale disamina, d’altronde, trova accordo con pareri per me autorevoli, in quanto costituenti la base primordiale di tutto il mio sapere sul tema dei cantieri temporanei e mobili. Tra questi non posso non annoverare quelli dell’Ing. Carmelo Catanoso che sulla questione ha già scritto più volte, come nell’articolo seguente per PuntoSicuro e a cui mi sono ispirato per il presente ulteriore contributo

https://www.puntosicuro.it/pos-psc-pss-C-67/impresa-affidataria-non-esecutrice-nei-lavori-privati-pos-si-o-no-AR-16381/?iIdNumLike=11993&sGiveMeUsername=true

Chi è l’impresa affidataria e da cosa si distingue dall’impresa esecutrice?

L’impresa affidataria è definita all’interno dell’art. 89 comma 1, lett. i del D.Lgs.81/08 come segue:

<<impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione>>.

Invece l’impresa esecutrice è definita all’interno dell’art.89 comma 1 lett. I-bis del D.Lgs.81/08 come indicato a seguire:

<<impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali>>

Pertanto abbiamo due soggetti, il primo che è individuato rispetto alla titolarità del contratto di appalto con il committente, che può anche eseguire l’opera o parte di essa, ed il secondo che è individuato rispetto all’esecuzione di parte dell’opera.

Pertanto è possibile avere:

  • Impresa affidataria che è anche esecutrice dell’opera o parte dell’opera
  • Impresa affidataria che non è esecutrice dell’opera e generalmente si definisce General Contractor

Detto in altri termini:

  • Una impresa esecutrice, può anche essere già affidataria
  • Una impresa affidataria, può anche essere esecutrice

Le due definizioni, quindi, sono da intendersi in modo distinto e non c’è alcun automatismo tra le due.

Il piano operativo di sicurezza (POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza (sinteticamente POS), è invece definito all’art. 89 comma 1, lett. h) del D.Lgs.81/08:

<<documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del citato decreto ed i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV>>

Senza particolari ricostruzioni, possiamo asserire senza alcun dubbio, proprio grazie all’art.12 delle preleggi, facendo proprio il senso letterale usato dal legislatore, che la risposta alla domanda “chi deve redigere il POS?” è riportata BANALMENTE all’interno della definizione stessa sopra indicata: l’impresa ESECUTRICE!

In effetti, il punto che normalmente genera più discussioni è il comma 1 dell’art.96 del D.Lgs.81/08 che riporta quanto segue

<<I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti [CUT] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)>>

Quindi che il POS debba essere redatto anche dalle imprese affidatarie, è in genere dedotto dalle seguenti considerazioni:

  • L’art.96 comma 1 indica chiaramente le imprese affidatarie
  • Se si volevano escludere le imprese affidatarie, allora lo avrebbero riportato
  • Esiste l’interpello n.13/2014 che, pur non facendo esplicito riferimento al POS, non ne esclude nemmeno la redazione deducendo anche che tale documento sarebbe intendersi lo strumento operativo per esercitare l’obbligo da parte dell’affidataria non esecutrice di rispettare quanto riportato nell’art.97 del D.Lgs.81/08

Le controdeduzioni del sottoscritto, sono invece le seguenti.

Sul punto in cui l’art.96 comma 1 cita sia imprese affidatarie che imprese esecutrici, pur concordando sulla non chiarezza espositiva che può suscitare ambiguità, occorre tenere sempre ferme le definizioni che abbiamo reso ed in particolare la differenza che esiste tra affidataria (che può essere o non essere esecutrice) e l’esecutrice stessa. A parere, il legislatore ha semplicemente incluso l’affidataria, in quanto titolare di contratto con il committente, per i soli casi in cui sia da considerarsi anche esecutrice, proprio in combinato disposto con l’art.89 comma 1 lettera h), mentre con l’inserimento generico di esecutrice ha voluto aggiungere tutte le altre imprese che, pur non titolari di contratto diretto con la committente, eseguono evidentemente una parte dell’opera (es. subappalti). Non può essere differentemente, perché  (…nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse…) la connessione con l’esecutrice è determinata dalla definizione di Piano Operativo di Sicurezza.

Per quanto attiene l’interpello n.13/2014, se la commissione avesse inteso come applicabile l’obbligo del POS anche per le imprese affidatarie non esecutrici, a parere lo avrebbe citato, ed invece non ce n’è traccia nel documento. Stante le succitate considerazioni e la definizione di POS, non può valere un principio di automatismo similare al silenzio assenso, su una materia a carattere penale.  

Per quello che serve, riprendendo anche quanto già riportato nel citato articolo di PuntoSicuro, la commissione nel rispondere al terzo quesito, ha riportato che per le imprese solo affidatarie, la idoneità tecnico-professionale così come definita all’articolo 89, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008 è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, mentre per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare. Vien lecito subito chiedersi, se si conoscono i contenuti minimi richiesti dall’Allegato XV del D.Lgs.81/08, a cosa dovrebbe servire (e come si potrebbe ritenere idoneo) un POS quando all’impresa affidataria (non esecutrice) non viene richiesto tra i requisiti una disponibilità di proprie risorse per lo svolgimento dei lavori in cantiere.

Tra l’altro, coloro che sostengono in modo integralista che il legislatore, esplicitando nettamente la affidataria tra i soggetti, l’obbligo sia da ritenersi automaticamente presente, dimentica che di casistiche in cui l’obbligo esiste OVE APPLICABILE ce ne sono diversi nel D.Lgs.81/08 e non è quindi una novità declinare i casi in base alla cogenza della disposizione. Giusto per fare un esempio, rimanendo in ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/08, tra gli obblighi del committente, all’art.101 comma 1 viene riportato quanto segue

<<Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto>>

Vuole forse significare che tale obbligo sussiste sempre e comunque, senza alternative, e che quindi un PSC deve essere sempre presente? Sappiamo che non è così, in quanto il PSC esiste se è nominato un CSP e questo accade esclusivamente quando sono previste più imprese esecutrici (attenzione… esecutrici!) anche non contemporaneamente. Quindi questo è un tipico obbligo che è applicabile nei casi previsti. E se vale per tale punto, vale identicamente per quanto indicato all’art.96 comma 1: il POS è obbligo per impresa affidataria se è anche esecutrice, altrimenti il caso non è applicabile perché il succitato documento non può che essere elaborato da una impresa esecutrice a norma dell’art.89 comma 1 lett.h) del D.Lgs.81/08.

Potremmo continuare con altre casistiche similari, ma il concetto dovrebbe essere chiaro.

Un piano operativo di sicurezza (POS) per impresa non esecutrice

Al di là di ogni considerazione normativa, occorrerebbe chiedersi a cosa servirebbe un POS per una impresa che non esegue alcun lavoro in cantiere, atteso che questo documento riguarda la gestione dei rischi propri durante l’esecuzione dei lavori. Forzando la mano, se le lavorazioni sono affidate totalmente ad esecutori terzi, redigendo il POS in qualità di mera general contractor, questo comporterebbe inevitabilmente, al fine di rispettare i contenuti minimi dell’Allegato XV, di entrare nel merito delle lavorazioni che banalmente sarebbero eseguite da altri soggetti datoriali e quindi ciò comporterebbe inevitabilmente di ingerire nelle scelte che devono essere proprie dei Datori di lavoro esecutori (chiediamoci cosa potrebbe succedere in caso di infortuni). Altresì, non riportare alcun elemento sulle lavorazioni e nessun dettaglio ed alcuna procedura complementare, comporterebbe la scrittura di un POS palesemente non idoneo in quanto in conflitto con quanto richiesto dall’Allegato XV (chiediamoci a proposito come dovrebbe comportarsi un CSE chiamato a dover valutare l’idoneità di un tale documento in assolvimento dell’art.92 comma 1 lett.b) del D.Lgs.81/08). Detto in altri termini, è evidente che il POS è pensato dal legislatore, in linea con la direttiva europea, per chi deve eseguire lavori, non per chi è meramente il titolare di un contratto.

Quale congruenza del piano operativo di sicurezza delle imprese esecutrici?

L’art.97 comma 3 lettera b) riporta che il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve:

<<verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione>>

Anche in tal caso, tale verifica deve rientrare NEI CASI PREVISTI, ovvero, quando l’affidataria (titolare del contratto) è anche esecutrice, per il sempre combinato disposto con l’art.89 sulla definizione di POS. D’altronde, quale verifica di congruenza con i POS delle imprese esecutrici potrebbe fare una tale general contractor, visto che non eseguirà nessuna lavorazione? Rispetto a cosa, di concreto, si dovrebbe giudicare congruo un documento privo di qualsiasi sostanza operativa?

Leggendo i contenuti minimi dell’Allegato XV, andando al concreto delle cose, le uniche informazioni che si riuscirebbero a riportare per un soggetto non esecutore, sono esclusivamente di natura identificativa rispetto all’opera, l’impresa ed il personale che assolve agli obblighi dell’art.97: è questo un POS?

Attuazione obblighi di cui all’art.97

Risulta certamente applicabile, anche all’impresa affidataria non esecutrice, quanto disposto dall’art.97 comma 1 e comma 5 lett. a, che richiedono quanto segue

<<Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento>>

[il datore di lavoro deve] <<coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96>>

Infatti per l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie (non esecutrici), a norma del punto 01 dell’Allegato XVII viene riportato quanto segue:

<<Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. >>

Per l’esecuzione di tali obblighi, il datore di lavoro non ha bisogno del POS, ha bisogno del PSC (se previsto) e naturalmente opererà con la propria valutazione dei rischi ed il proprio Documento di Valutazione dei rischi.  Se il PSC non è previsto (esempio: una sola impresa affidataria non esecutrice + una impresa esecutrice esclusiva, in totale costituiscono unica impresa esecutrice in cantiere, pertanto non sussiste obbligo di nomina del CSP e del CSE) restano solo le condizioni di sicurezza generale dei lavori affidati e il coordinamento di quanto previsto negli artt.95 e 96.

Se il PSC è previsto, al suo interno saranno riportate tutte le condizioni necessarie per accedere al cantiere e svolgere il coordinamento delle interferenze dei soggetti (fattivamente) presenti in cantiere e le modalità di accesso di terzi non esecutori, a cui tutti dovranno attenersi, anche tramite i verbali di coordinamento del coordinatore in fase di esecuzione.

Gli artt.95 e 96, ricordiamolo, necessitano del PSC per il loro coordinamento, in quanto il primo rappresenta l’alter ego dell’art.15 per il Titolo I mentre il secondo riporta una serie di prescrizioni di cui una buona parte è indicata nell’allegato XIII e che comprende disposizioni oggettive della realtà di cantiere.

Chi attua gli obblighi di cui all’art.97 esegue parte dell’opera?

Lo svolgimento delle mere attività del personale dell’impresa affidataria non esecutrice incaricato della sola verifica di quanto indicato nel succitato art. 97, rappresenta un’opera intellettuale e le varie azioni intraprese non rientrano certamente nella definizione di lavori edili o d’ingegneria civile di cui all’allegato X del D.Lgs.81/08. Infatti l’art.89 comma 1 lett.a) definisce il cantiere temporaneo e mobile come

<<cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X>>

E per lavori edili e di ingegneria civile si devono intendere le seguenti attività di cui all’allegato X del D.Lgs.81/08

<<1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.>>

In tale scenario, tutte le garanzie per tutelare la sicurezza e salute di tali soggetti accedenti in cantiere per opere puramente intellettuali saranno governate di base dal DVR del soggetto non esecutore (rischi attinenti al personale che svolge compiti da art.97) e poi dalle disposizioni del PSC a riguardo delle modalità di accesso e permanenza di personale terzo. 

Conclusioni

In base a tutte le considerazioni sopra svolte, l’impresa affidataria non esecutrice non deve redigere il POS, pur dovendo attuare quanto disposto dall’art.97.

TAG: coordinatore per la sicurezza, cantieri, progettazione, costi della sicurezza

2 Commenti

  1. Mario Mauro

    Alcune considerazioni:
    quando non è previsto il PSC è previsto il Duvri nel caso di appalto, vedi art. 29 e questo al Carico del committente, quindi l”appaltatrice non è tenuta a presentare il POS ma ad elaborare il propri rischi relativi appalto, prima della firma del Contratto onde per cui è preferibile presentare un POS prima dletta firma per facilitare la redazione del Duvri.
    seconda fattispecie nessun divieto a produrre documenti relativi alla sicurezza ulteriori e un POS di sicurezza relativo alle lavorazioni da chi ha visionato il PSC redatto e controfirmato
    nel contratto di appalto e considerato nell’offerta della ditta appaltatrice.
    Quindi a maggior ragione ritengo che nel rispetto delle condizioni di sicurezza l’impresa appaltatrice debba farsi carico di un proprio POS coordinato con i POS dell’esecutrici.
    Inoltre, spesso in cantiere è presente un direttore tecnico dell’affidataria che verifica che i lavori eseguiti siano conformi ai programmi e alle opere previste e quindi si è in oresenza in ogni caso di funzioni di coordinamento dell’ imprese esecutrici, con le connesse responsabilità in termini di sicurezza.

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  2. Giorgio Gallo

    Buongiorno Mauro.
    Il Duvri, in caso di unica impresa esecutrice presente in cantiere, si redige esclusivamente quando hai un cantiere all’interno di luoghi di lavoro ove insiste un datore di lavoro committente, altrimenti se hai un committente non datore di lavoro non è applicabile la relativa parte dell’art.26. Per il resto, vale quanto ho scritto nell’articolo, che ti invito a rileggere bene: se non sei esecutrice, ma solo ed esclusivamente affidataria, il POS non può aggiungere assolutamente nulla. Anzi, redigere un POS come esclusiva general contractor può portare solo a due risultati: un POS (giustamente) scarno di contenuti perché non ci sono contenuti da scriverci, ma in tal caso palesemente non idoneo rispetto all’All.XV; un POS (erratamente) completo di tutte le lavorazioni, ma in tal caso ingerendo negli obblighi dei singoli datori di lavoro esecutori, visto che in cantiere non sarà svolto nulla con il serio problema che in caso di infortuni posso esser tirato dentro.
    Infine, sugli obblighi dell’art.97, non serve il POS per esercitarli.

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