Art. 26 del d.lgs. 81/08 e DUVRI: è obbligatorio redigerlo anche se non ci sono interferenze? Proviamo a fare chiarezza!

da | 19 Febbraio 2024 | 0 commenti

AUTORE
Ing. Alessandro Delena,  RSPP esterno, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Formatore e CTP. Socio fondatore dell’Azienda SicurOtto S.r.l.

INCIPIT

In merito all’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/08 c’è chi si pone la seguente domanda: posso evitare di redigere il DUVRI se non ci soni interferenze? Ad esempio perché ho previsto lo sfasamento temporale delle attività o altre misure di pari efficacia? Vediamo che dice la normativa.

AMBITO DI APLLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08

Innanzitutto è doveroso ricordare l’ambito di applicazione dell’art. 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione!

I contratti di appalto sono quelli di cui all’art. 1655 del Codice Civile (art. 1656 per il subappalto).

I contratti d’opera sono quelli di cui all’art. 2222 del Codice Civile (che ci da anche la definizione di lavoratore aitonomo secondo il Codice).

I contratti di somministrazione sono quelli di cui agli artt. 1559 e 1677 del Codice Civile (attenzione: la somministrazione ex d.lgs. 81/15 è altra cosa).

Siamo in presenza di un datore di lavoro committente che deve affidare lavori, servizi e forniture ad una o più imprese appaltatrici o ad uno o più lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

QUANDO DEVE ESSERE REDATTO IL DUVRI?

ll comma 3 dell’art. 26 impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, richiamati nel precedente comma 2 dello stesso articolo, tra i diversi datori di lavoro coinvolti nelle attività in appalto, compresi eventuali subappaltatori, mediante l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). A detta dello scrivente, benché il comma 2, a cui fa riferimento il comma 3, parli di datori di lavoro e appalto, la redazione del DUVRI per le stesse finalità è obbligatoria anche in presenza di soli lavoratori autonomi, poiché il comma 3 impone che il DUVRI sia allegato ai contratti di appalto o di opera (contratti stipulati dai lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 2222 del Codcie Civile) e che vada adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il DUVRI va redatto quindi prima della stipulazione dei relativi contratti, d’appalto, d’opera o di somministrazione, dovendo essere allegato agli stessi e dovendo indicare i costi della sicurezza, la cui assenza determinerebbe la nullità dei contratti stessi ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile.

QUANDO INVECE PUO’ NON ESSERE REDATTO IL DUVRI?

Premettendo che l’obbligo di redazione del DUVRI non riguarda i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, il comma 3-bis dell’art. 26 prevede i seguenti casi nei quali non vige obbligo di redazione del DUVRI:

  • servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello di 3, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 (equiparabile al rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998 che risulta ad oggi abrogato) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (ambito di applicazione del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI dello stesso d.lgs. 81/08.

Va inoltre evidenziato che lo stesso comma 3 dell’art. 26 prevede, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter (con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi) la possibilità di sostituire l’obbligo di redazione del DUVRI mediante nomina di un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento di cui al comma 2. Tuttavia è bene specificare che tale disposizione del comma 3 non risulta ad oggi applicabile, non essendo ancora stato emanato il decreto per l’individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter.

Ricordiamo che permangono comunque in capo al datore di lavoro committente gli obblighi relativi:

  • alla verifica di idoneità tecnico professionale di imprese appaltatrici e lavoratori autonomi
  • all’informare i datori di lavoro delle imprese in applato e i lavoratori autonomi in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
  • alla promozione della cooperaione e del coordinamento dei datori di lavoro delle imprese in applato e dei lavoratori autonomi.

E IN ASSENZA DI INTERFERENZE RISULTA QUINDI OBBLIGATORIO REDIGERE IL DUVRI?

Il DUVRI ha quindi la finalità di eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, promuovendo nel contempo la cooperazione e il coordinamento dei datori di lavoro e dei lavoratori auonomomi. La cooperazione è finalizzata all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dei relativi contratti (d’appalto/d’opera/di somministrazione). Il coordinamento riguarda gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.


In definitiva e considerando tutto quanto in precedenza analizzato, si può ritenere che la domanda “è obbligatoria la redazione del DUVRI anche in assenza di interferenze?” sia in realtà frutto di un errore concettuale e quindi mal posta, perché l’assenza di interferenze è in realtà la conseguenza delle aziondi messe in campo e riportate nel DUVRI stesso, cioè il risultato stesso della valutazione dei rischi da interferenze. Il DUVRI andrà sempre redatto, al netto delle esclusioni previste dal comma3-bis precedentemente riportate, ed al suo interno saranno riportate le misure adottate dai datori di lavoro e dai lavori autonomi grazie alle quali si potrà eventualmente definire, ex post, che non ci saranno interferenze.

Ing. Alessandro Delena

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