PSC o DUVRI? L’eterno dilemma!

da | 25 Settembre 2025 | 4 commenti

AUTORE
Ing. Alessandro Delena,  RSPP esterno, Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Formatore e CTP. Socio fondatore dell’Azienda SicurOtto S.r.l.

INCIPIT

Quando si parla di gestione delle interferenze nei cantieri all’interno di contesti industriali, capita spesso di confondere strumenti che in realtà hanno campi di applicazione ben distinti. Una domanda ricorrente è: PSC e DUVRI possono coesistere per la gestione delle stesse interferenze? La risposta è semplice: no. Proviamo a spiegare il perché.

Titolo IV o Art. 26? Il punto di partenza

Prima di tutto, occorre analizzare la natura dell’appalto e chiarire se ci troviamo davanti a lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/08 e quindi se si ricade o meno nel Titolo IV del medesimo decreto. Le casistiche principali possono allora essere le seguenti:

  1. Non siamo in Titolo IV, la gestione delle interferenze passa attraverso l’applicazione dell’art. 26, con redazione del DUVRI.
  2. Siamo nel campo di applicazione del Titolo IV, l’opera – indipendentemente da eventuali frazionamenti – è considerata unica. Presenza di una sola impresa esecutrice che non fa scattare gli obblighi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 (nessuna designazione di CSP/CSE, non viene redatto il PSC). In questo caso, entra in gioco il DUVRI.
  3. Siamo nel campo di applicazione del Titolo IV, l’opera – indipendentemente da eventuali frazionamenti – è considerata unica. La presenza di più imprese, anche non contemporanea, fa scattare l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08, con conseguente nomina di CSP/CSE e redazione del PSC. In questo caso, non entra in gioco il DUVRI.

Quanto previsto dal Titolo I non scompare, ma in caso di sovrapposizione con quanto previsto dal Titolo IV quest’ultimo prevale per il principio di specialità. A conferma di questo il comma 2 dell’articolo 96 del D.Lgs. 81/08 da indicazioni alle imprese esecutrici su una modalità per l’adempimento di alcune disposizioni del Titolo I, incluse quelle del c. 3 dell’art. 26, attraverso strumenti caratteristici del solo Titolo IV (PSC e POS).

Il principio di specialità

La questione è regolata dal principio di specialità ex art. 298 del D.Lgs. 81/08 che recita: “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale”.

La norma è chiara: il titolo speciale (Titolo IV in questo caso) ha prevalenza sul Titolo I in caso di sovrapposizione e di conseguenza non possono coesistere due strumenti di governo delle stesse interferenze. Ogni documento deve essere unico (vale sia per il DUVRI, dove la U sta appunto per Unico, che per il PSC), questo anche per evitare duplicazioni e soprattutto il rischio di dare indicazioni contrastanti.

L’art. 26 definisce il DUVRI come lo strumento per promuovere cooperazione e coordinamento tra le imprese attraverso un unico documento, ma laddove c’è già un PSC, quell’obiettivo è stato già raggiunto. Difatti confrontando i due documenti si evince bene che sono entrambi dedicati alla gestione delle interferenze, con la differenza che il DUVRI non ha contenuti minimi specifici come invece li ha il PSC, che deve rispettare quanto richiesto dall’art. 100 e dall’All. XV del D.Lgs. 81/08. Ne consegue che un PSC può assolvere all’obbligo di redazione del DUVRI e non viceversa, poiché quest’ultimo documento non avrebbe di base tutti i requisiti per essere PSC.

Per quanto riguarda i soggetti a cui compete l’obbligo di redazione dei due documenti sappiamo che il DUVRI spetta al datore di lavoro committente ed il PSC al coordinatore per la sicurezza. Premettendo che gli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 non sono tra quelli indelegabili, è opportuno analizzare i passaggi richiesti dalla normativa attuale.

Il coordinatore all’interno del PSC deve valutare sia le interferenze legate ai rischi trasmessi dal cantiere alle aree esterne, sia quelle legate ai rischi trasmessi dall’esterno verso l’interno del cantiere (punto 2.2.1 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08). Questo il coordinatore può farlo solo attraverso il confronto con il datore di lavoro committente “padrone di casa”, che in sostanza da indicazioni delle regole della casa stessa. 

Una volta redatto il PSC deve essere tenuto in considerazione dal committente (art. 90 del D.Lgs. 81/08) e da questi trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori, come allegato del contratto di appalto (art. 101 c. 1 del D.Lgs. 81/08), come in sostanza si fa con il DUVRI (art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08) al di fuori del titolo IV. Considerando che il PSC è di per sé un documento di valutazione dei rischi interferenziali (molto più strutturato di un DUVRI, che invece non ha contenuti minimi per la sua redazione, come detto in precedenza), il committente sta di per sé assolvendo, in questo modo, al suo obbligo di promozione della cooperazione e del coordinamento (art. 26 c.3) e di conseguenza la redazione un altro documento con i contenuti identici a quelli del PSC non serve.

Le interferenze delle aree esterne al cantiere sono già analizzate dal PSC

Una delle domande più frequenti che vengono poste in merito alle criticità indotte dalla presenza di un cantiere all’interno di un perimetro aziendale è: a chi compete la gestione delle aree esterne al cantiere, come ad esempio il percorso per raggiungere il cantiere recintato entrando dagli ingressi aziendali e attraversando i vari spazi (piazzali, reparti, ecc…) con i mezzi di cantiere?

Come specificato in precedenza, il percorso dall’ingresso al cantiere deve necessariamente essere oggetto di analisi all’interno del PSC perché riguarda una serie di elementi essenziali (manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree e condutture sotterranee di servizi, altri cantieri, viabilità, altri insediamenti produttivi, ecc.. vedasi all. XV.2 del D.Lgs. 81/08) che l’allegato XV impone obbligatoriamente di analizzare al coordinatore, proprio come contenuti minimi. Sia per quanto riguarda i rischi trasmessi dal cantiere alle aree esterne, sia per quanto riguarda i rischi trasmessi dall’esterno verso l’interno del cantiere (punto 2.2.1 dell’allegato XV). Ne consegue che tali rischi sono già analizzati all’interno del PSC e il datore di committente, rispettando gli obblighi di presa in carico trasmissione del PSC (artt. 90 e 101) assolve poi al resto di quanto richiestogli dall’art. 26, come descritto in precedenza. Gli operai e i mezzi che operano nell’area di cantiere fanno parte delle imprese esecutrici che hanno già ricevuto il PSC. Lo stesso vale per i lavoratori del committente, che deve richiamarsi al PSC per adempiere ai propri obblighi.

Conclusioni

Concludo aggiungendo a quanto già riportato due considerazioni personali, che in parte di sovrappongono:

1) In presenza di un PSC, la redazione di un secondo documento (quello che si andrebbe a chiamare DUVRI) non sarebbe in linea con quanto previsto dall’art. 26, perché sarebbe un documento NON unico, poiché non potrebbe governare le interferenze generate dalle imprese interessate dall’appalto (le imprese che operano in cantiere), dovendo queste, per principio di specialità (art. 298), rispettare il PSC. Di conseguenza la redazione di un ulteriore documento farebbe venir meno l’obiettivo stesso dell’art. 26: la promozione della cooperazione e del coordinamento tramite l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (art. 26 c. 3). Da qui la risposta alla domanda iniziale: no, PSC e DUVRI non possono coesistere per la gestione delle stesse interferenze! Senza contare le criticità che si avrebbero se, per qualsivoglia motivo, i documenti fossero in contrasto tra loro nelle scelte o indicazioni, mentre risulterebbero inutili doppioni se invece fossero completamente allineati.

2) La parola DUVRI è un acronimo che non esiste tal quale nel D.Lgs. 81/08, a differenza dell’acronimo PSC, basta fare una ricerca con le parole DUVRI e PSC per rendersi conto della genericità del primo e dalla specificità del secondo. Semplicemente l’art. 26 ci dice che il documento di valutazione dei rischi interferenziali deve essere unico (da qui la U di DUVRI) e nel momento in cui c’è PSC si ha quel documento unico per la gestione delle interferenze richiesto dalla norma.  Così il cerchio si chiude.

Ing. Alessandro Delena

4 Commenti

  1. Rspp

    articolo interessante. Quindi il confine tra DUVRI e PSC sta bella presenza o meno di più imprese operanti in un cantiere (TITOLO IV). A tal proposito ho un dubbio da sciogliere. In una struttura ospedaliera in cui sono presenti attività di rimozione dell’amianto da parte di una sola impresa si ricade comunque nel TITOLO IV. ma in questo caso deve essere redatto il DUVRI o il PSC? Preciso anche che è stato nominato un CSE.
    grazie per l’ eventuale risposta.

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    • Alessandro Delena

      Grazie del riscontro. Nel caso che prospetta, in linea generale, la presenza di una sola impresa esecutrice farebbe ricadere l’intervento in Titolo IV, ma senza obbligo di designazione del coordinatore, in assenza del quale il datore di lavoro committente dovrebbe assolvere ai propri obblighi mediante redazione del DUVRI.

      Nel caso specifico, però, essendo stato comunque designato il coordinatore, questi deve obbligatoriamente redigere il PSC che verrà utilizzato con le modalità descritte nell’articolo anche dal datore di lavoro committente, senza redigere il DUVRI (l’obbligo di redazione del PSC per il coordinatore designato è indipendente dal numero di imprese presenti).

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  2. Marco G.

    Buongiorno Ingegnere, ricodo questi passaggi perché li abbiamo visti anche nel corso di abilitazione per coordinatori dove Lei era docente e ci hanno permesso di correggere anche il tiro in azienda. Questo articolo è un po’ una mini guida per la gestione dei cantieri all’interno di contesti industriali, se mi permette vorrei usarlo in caso di necessità, ovviamente citando la fonte.

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    • Alessandro Delena

      Buongiorno Marco, nessun problema nel condividere i contenuti dell’articolo, è stato scritto appositamente per dare una idea ordinata con i relativi riferimenti normativi.

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